Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate effettuano attività di controllo sulle dichiarazioni presentate, con il fine di verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Le tipologie di controllo sono sostanzialmente due: il controllo automatico, applicato a tutte le dichiarazioni, e il controllo formale, applicato a dichiarazioni selezionate dall’Agenzia stessa. Analizziamo in questo articoli il controllo c.d. automatizzato.
Cos’è?
Il controllo automatico è effettuato sulla base dell’art.36-bis del DPR 600/73 per quanto riguarda le imposte sul reddito e in base all’art.54 del DPR 633/72 per quanto concerne l’Iva.
L’Agenzia verifica con una procedura automatizzata la liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi. Se viene riscontrata una inesattezza nella compilazione o nella liquidazione, viene emessa una Comunicazione di irregolarità che evidenzia il maggior importo da versare, permettendo così la regolarizzazione di:
- errori materiali e di calcolo;
- errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- eventuali detrazioni o deduzioni indicate in misura superiore al dovuto;
- crediti d’imposta esposti in misura superiore allo spettante;
- versamenti d’imposta, di contributi e di ritenute, in riferimento agli importi e al rispetto delle scadenze.
Le comunicazioni vengono inviate a mezzo raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente, ovvero in via telematica all’intermediario che ha espresso l’apposita scelta nel dichiarativo; in quest’ultimo caso l’intermediario ha l’obbligo di informare tempestivamente il contribuente.
Cosa fare?
Se il contribuente riconosce la validità della comunicazione ha la possibilità di sanare la propria posizione versando l’importo dovuto, la relativa sanzione e gli interessi.
La regolarizzazione può essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3; se la comunicazione è inviata all’intermediario il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell’avviso telematico.
Se trattasi di imposte relative a redditi assoggettati a tassazione separata e il pagamento avviene entro i 30 giorni non sono dovute sanzioni e interessi.
Se invece il contribuente non concorda con quanto comunicato dall’Agenzia, può:
- rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate fornendo i documenti che confermano la sua posizione. L’ufficio procede alla rettifica parziale (emette quindi un nuovo modello di pagamento rettificato) o totale (emette in questo caso comunicazione di regolarità);
- rivolgersi ai centri di assistenza telefonica (numero verde 848.800.444) trasmettendo la documentazione via fax; può anche accedere al canale Civis (se abilitato Fisconline) ovvero comunicare via PEC.
È possibile rateizzare il maggior debito?
Sì, le somme richieste possono essere rateizzate in:
- un massimo di otto rate, se l’importo non supera euro 5.000;
- un massimo di venti rate, se l’importo supera euro 5.000.
La prima rata deve essere versata entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’avviso; sulle rate successive sono dovuti gli interessi. Tutte le rate successive alla prima scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.
La rateizzazione decade se:
- la prima rata non è versata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti + 7 di ritardo lieve);
- viene versato un importo insufficiente per una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o a 10.000 euro;
- non viene rispettato l’ordine di versamento.
In tutti questi casi gli importi residui vanno iscritti al ruolo.
Rita Martin – Centro Studi CGN