Notifica via PEC obbligatoria dal 1° luglio

Una delle principali novità contenute nel Decreto Legge fiscale n. 193/2016 è che dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli altri atti ai contribuenti dovranno essere notificati via posta elettronica certificata. Chi sono i soggetti interessati e cosa cambia con l’introduzione del nuovo obbligo?

Il Decreto Legge n. 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni nella legge 225 del 1° dicembre 2016, prevede, all’articolo 7-quater, commi 6-7 e 8, che a partire dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi potranno essere notificati solo via PEC.

Chi sono i soggetti interessati?

I soggetti interessati che riceveranno obbligatoriamente via PEC dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli atti del fisco sono le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che la notifica via posta elettronica certificata degli avvisi indirizzati ai contribuenti possa essere eseguita anche nei confronti dei cittadini che non sono obbligati, ma che ne facciano espressa richiesta.

In particolare, nel testo della norma si legge che, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo, ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l’indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Cosa cambia con l’introduzione del nuovo obbligo?

Un’importante implicazione pratica del nuovo obbligo riguarda la questione relativa alla notifica dell’atto e al momento in cui la notifica stessa diventa tale. La notifica di un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate inviato via PEC, ad esempio, si considera effettuata nel momento in cui il gestore della casella PEC del destinatario trasmette la ricevuta di accettazione.

E in caso di PEC inattiva?

Nel caso in cui la casella PEC del destinatario risulti piena o non più valida o attiva, l’ufficio tenterà un nuovo invio decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non andasse a buon fine, allora la notifica dell’atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere scpa con relativa pubblicazione del relativo avviso sullo stesso.

In tal caso, l’ufficio darà comunque notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

Con l’invio degli atti impositivi tramite PEC il fisco diventa così più telematico, dimezzando i tempi di consegna degli atti, velocizzando il lavoro dei funzionari amministrativi, evitando sprechi e azzerando le spese postali per l’invio delle raccomandate.

Il contribuente, invece, ha l’onere di controllare quotidianamente l’indirizzo di posta elettronica certificata per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di trovarsi tra le mani un atto non più impugnabile per scadenza dei termini.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com