Il 29 marzo 2017 è stato pubblicato un documento congiunto a cura del CNDCEC e Confindustria contenente alcuni approfondimenti di carattere operativo per la prima applicazione del D.Lgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali. In questo articolo approfondiamo l’aspetto della decorrenza delle novità normative per quanto concerne la presentazione dei bilanci abbreviati e semplificati delle micro imprese.
Molte sono le novità specifiche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microrimprese, così come definite dall’art. 2435-bis c.c. e 2435-ter c.c., soprattutto con riferimento alla sezione informativa. Secondo l’art. 2435-bis, le società che possono presentare il bilancio in forma abbreviata sono quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
La riforma bilanci ha introdotto il nuovo 2435-ter c.c. che riguarda la categoria delle c.d. micro-imprese comprendenti le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti tre limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
In sede di prima applicazione il documento in esame evidenzia l’opportunità di verificare il rispetto delle predette condizioni con riguardo agli esercizi 2015 e 2016. Stando a quanto riportato nel documento “tale impostazione consentirebbe, in questa fase, un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni. Stando agli autori del documento la previsione di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014, così come avveniva in passato, in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva”.
La questione nasce dall’analisi del testo normativo che si presenta poco chiaro in quanto sia l’art. 2435-bis comma 1 c.c. che il nuovo art. 2435-ter comma 1 c.c. fanno riferimento al mancato raggiungimento di due dei tre limiti per due esercizi consecutivi dando luogo a difficoltà interpretative.
In dottrina si avevano due posizioni distinte che possiamo così sintetizzare:
- La posizione di Assonime che riconosceva la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste erano rispettate. Secondo tale orientamento, una società avrebbe potuto applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2016, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2015 e 2016.
- La posizione del CNDCEC che in un apposito documento del novembre 2012 suggeriva, invece, un’interpretazione maggiormente prudenziale della disposizione normativa, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”. In tal caso, una società avrebbe potuto applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2014 e 2015.
In occasione della prima applicazione della riforma bilanci gli organismi maggiormente rappresentativi delle professioni e delle società di capitali (CNDCEC e Confindustria) hanno condiviso la medesima posizione ritenendola maggiormente rispettosa della ratio della riforma e nel senso più favorevole alle imprese.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN