Tra le diverse misure introdotte dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR) al fine di contrastare il lavoro nero e le irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, merita particolare attenzione la nuova patente a punti in arrivo nei cantieri.
Nel dettaglio, l’articolo 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 riscrive l’articolo 27 del Testo Unico delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introducendo, per l’appunto, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
A decorrere dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale del sommerso con l’apposita sezione dedicata alla nuova misura, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile appositamente individuati nell’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008.
Si tratta, in particolare, dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, metallo, legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono compresi anche gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi di formazione e addestramento;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell’attività, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente a punti nei cantieri.
N.B. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari ad almeno 15 crediti.
Ne consegue che una dotazione inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’eventuale attività esercitata in violazione di quanto sopra disposto comporta:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 non soggetta alla procedura di diffida che ammette al pagamento della sanzione in misura minima;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.
Di seguito si elencano le violazioni che comportano una riduzione di punti sulla patente.
Violazione accertata | Punti da decurtare |
· Mancata elaborazione del DVR
· Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione · Mancata formazione ed addestramento dei lavoratori · Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del RSPP · Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) · Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto · Mancanza di protezioni verso il vuoto · Mancata applicazione delle armature di sostegno · Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori · Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori · Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) · Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo · Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
10 punti |
Violazioni di disposizioni che espongono i lavoratori ai seguenti rischi:
· di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera · rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo · a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria · radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti · prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione · di annegamento · pozzi, sterri sotterranei e gallerie · subacquei con respiratori · cassoni ad aria compressa · impiego di esplosivi · di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti |
7 punti |
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato | 5 punti |
Riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata:
· la morte · un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale · un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni |
20 punti 15 punti 10 punti |
N.B. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
Sono previsti anche dei meccanismi per il recupero dei crediti: 5 crediti per ciascun corso di formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (massimo di 15 crediti).
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di accertamento, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione, la patente a punti nei cantieri è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Infine, il punteggio è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008.
N.B. L’applicazione della nuova misura può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito Decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato