Trattamento fiscale per i biglietti emessi per i servizi di trasporto sui trenini turistici

Qual è il trattamento fiscale per i biglietti emessi da parte di un soggetto (società commerciale) che esercita un’attività di trasporto urbano di persone con finalità ludico ricreativa mediante trenini viaggianti su gomma, senza fornitura di servizi accessori, mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli adibiti al servizio di taxi?

Con la risposta n. 93 pubblicata sul sito lo scorso 16 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al servizio di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative, si applica l’aliquota IVA del 10% in quanto il servizio è riconducibile alla tabella A parte III numero 127 novies del D.P.R. 633/72 e l’esonero dall’emissione della fattura, in quanto i biglietti di trasporto, conformi al DM 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale, pertanto non sussiste l’obbligo di memorizzazione telematica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il servizio di trasporto viene reso in virtù dell’affidamento da parte del Comune del servizio di trasporto turistico su ruote gommate, finalizzato a scopi turistico-ricreativi, su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, esclusivamente all’interno della Città.

Tale concessione prevede a carico della Società che eroga il servizio, il pagamento di un canone annuale a favore del Comune. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto comprano dalla società un ticket di viaggio, che può comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);­ tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992.

L’Agenzia delle Entrate richiamando la risoluzione 2 febbraio 2021, n. 8/E, ribadisce che sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 14) del D.P.R. 633/72 le sole prestazioni di trasporto urbano (che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri) effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall’articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (ad essi sono equiparati gondole e motoscafi).

Le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, numero 127 novies) del D.P.R. 633/72 (risoluzione n. 50/E del 2018 e risposte a interpello 225/2019 e 530/2021).

Nella risposta fornita, l’Agenzia precisa anche che il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendono la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori. La natura del soggetto che rende la prestazione di servizio e la finalità stessa del trasporto (che può essere anche turistico-ricreativa), non rilevano in tal senso.

Per quanto concerne la certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale, così come prevede l’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto riguarda gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che i soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico, laddove certificano i corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992 e ottemperano agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso decreto e dai successivi che lo hanno integrato, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati previsto all’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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