Codice della Crisi d’impresa e insolvenza: ruolo dei revisori alla luce del nuovo schema di decreto correttivo

Il Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.

Si tratta, in ordine cronologico, del terzo correttivo al Codice sopra richiamato, il cui scopo è quello di superare alcuni difetti di coordinamento normativo emersi, nonché fornire dei chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi.

Lo schema di decreto, approvato in prima lettura, si compone di oltre cinquanta articoli.

Ma quali sono le novità apportate da testo correttivo del codice, al quale il revisore legale deve porre particolare attenzione?

Viene ripristinata la vecchia previsione dell’originario codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in tema di controlli, prevedendo l’obbligo di segnalazione agli amministratori delle condizioni di squilibrio, sia da parte dei sindaci che da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Infatti, dalla lettura della formulazione dell’articolo 7 dello schema di decreto, risultano modifiche all’articolo 25-octies “segnalazione dell’organo di controllo” del codice:

  1. a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17»;
  2. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’articolo 2407 del codice civile o dall’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni crisi (art. 2 comma 1 lett. a), da parte dell’organo di controllo o di revisione

Interessante inoltre segnalare che, con l’art. 2 del decreto correttivo, vengono meglio chiariti i dubbi interpretativi, offrendo maggior certezza applicativa, in merito alle incertezze relative ad una oggettiva definizione della condizione pre-crisi, legando l’obbligo di segnalazione agli amministratori al verificarsi di situazioni di crisi o d’insolvenza (art. 3 del ccii) e non al verificarsi di situazioni in cui esista un condizione di probabile emersione della crisi, fissando un termine per la segnalazione di sessanta giorni appunto dalle rilevazione della stessa.

Maurizio Cataldo – Centro Studi CGN
Partner Alps Audit