Concordato preventivo biennale: pronti, partenza e novità

In Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno è stato pubblicato il DM 14 giugno 2024 che approva la metodologia che verrà utilizzata per elaborare la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.
Allo stesso tempo, la parte normativa verrà corretta da un apposito decreto dove si prevede anche uno slittamento del calendario che sarebbe dovuto partire in questi giorni con la messa a disposizione dell’applicativo utile a determinare la proposta del fisco.

Tenendo conto delle indicazioni del CNDCEC, il decreto correttivo in materia di concordato preventivo biennale interverrà rispetto ai seguenti punti.

  1. Calendario adempimenti e adesione del contribuente

Con riguardo al primo anno di applicazione, il termine di adesione al concordato coinciderà con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi che verrà stabilito in sede di decreto correttivo al 31 ottobre prorogandolo di 16 giorni rispetto al termine inizialmente previsto del 15 ottobre.  Per gli anni successivi, l’adesione alla proposta di concordato avverrà entro il 31 luglio, in corrispondenza del versamento con la maggiorazione dello 0,40%,.

 

  1. Messa a disposizione del software

  • E’ stato messo a disposizione il nuovo applicativo quale evoluzione del software “Il tuo Isa” che consente anche di visualizzare la proposta di imponibile da concordare e oggetto del patto biennale tra contribuenti e Fisco. Una volta scaricato il software, e controllate le parti già precompilate dal Fisco con i dati anagrafici e le serie storiche di ricavi e costi, il contribuente dovrà indicare i dati essenziali per la determinazione del nuovo reddito rappresentati dal numero dei dipendenti, la percentuale di utilizzo di materie di proprietà o acquistate da fornitori e gli altri elementi della struttura dei costi.
  • Per i forfettari, invece, sarà necessario uno slittamento dei termini in quanto l’applicativo sarà disponibile entro il prossimo 15 luglio.

 

  1. Componenti straordinari del reddito

Il decreto interverrà nella determinazione degli elementi presi quale base di riferimento per la determinazione della proposta da formulare la contribuente. In particolare, con riguardo ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato, sono previsti i seguenti ulteriori punti:

  • per i redditi di lavoro autonomo non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
  • per i redditi di impresa dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.
  1. Cause di esclusione

Particolarmente importante si preannuncia l’intervento in tema di cause di esclusione di cui all’art. 11, del D. Lgs. 13/2024, dove in aggiunta a quelle preesistenti se ne prevedono ulteriori tre, per i contribuenti che:

  • nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
  • nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
  • nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.
  1. Acconti delle imposte

Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di imposta sostituiva da applicare in sede di secondo acconto con metodo storico per il 2024 previsto il prossimo novembre:

  • per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta un’imposta sostitutiva del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
  • per l’Irap, la differenza tra i due valori sarà tassata nella misura del 3%;
  • per i contribuenti in regime forfetario l’imposta sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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