Cumulabilità detrazione IVA per acquisto immobile ad alta efficienza energetica e agevolazione “under 36”: la risposta dell’AdE

Si evidenzia la risposta data dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare esplicativa in merito al cumulo delle due agevolazioni indicate.

È sempre con la Circolare esplicativa 12/E/2024 che l’Agenzia delle entrate dà risposta alla specifica richiesta esposta all’Agenzia stessa e cioè se la detrazione IRPEF, prevista nella misura del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica spetti anche nel caso in cui, con riferimento al medesimo immobile, il contribuente abbia usufruito del credito d’imposta “prima casa under 36” di cui all’art. 64 c. 7, del DL 73/2021.

L’Agenzia delle Entrate dà risposta negativa affermando che con la disposizione agevolativa di cui al credito d’imposta “prima casa under 36” si prevede già un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

Per completezza, si ricorda che la medesima detrazione di cui all’art. 1 c. 76 della Legge 197/2022, come previsto dalla Circolare 20/E/2016, in merito alla cumulabilità con altre detrazioni, specifica che:

in mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis c. 3 del TUIR. Tale ultima detrazione si applica con l’aliquota del 50% e deve essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione di cui al citato articolo non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex art. 1 c. 56, della Legge di Stabilità per il 2016.

  • Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto:
    • alla detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad € 4.000 (8.000 per 50%);
    • alla detrazione del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad € 25.500 [(208.000 – 4.000) 25% = 51.000 per 50%].
      (Circolare 7/E/2017)

Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato ai sensi della disposizione in commento, relativamente al quale spetta anche la detrazione di cui all’art. 16-bis c. 1 lett. d) del TUIR pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa.

  • ad esempio, un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000. Il costo di realizzazione del box è di € 10.000 più IVA pari a € 400. Il contribuente avrà diritto:
    • alla detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a € 4.000;
    • alla detrazione sul costo di realizzazione del box al netto dell’IVA portata in detrazione riferita a tale costo, pari a € 10.200 (€ 10.400 – € 200). La detrazione è pari al 50% di tale importo e cioè € 10.200 x 50% = € 5.100 (Circolare 7/E/2017).

Un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente demolito e ricostruito con sismabonus acquisti, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto:

  • alla detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto dell’immobile, pari a € 4.000;
  • alla detrazione Sismabonus acquisti sul prezzo al netto del 50% iva, pari a € 204.000 (€ 208.000 – € 4000), che in virtù del limite massimo di 96 mila euro previsto per la detrazione, sarà indicata come 96 mila. Di conseguenza nella maggior parte dei casi il Sismabonus acquisti risulta pienamente detraibile.

Nell’ipotesi in cui un soggetto chieda di fruire anche del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa dovrà prima determinare il suddetto credito e, successivamente, calcolare la detrazione sull’IVA pagata effettivamente rimasta a carico dopo aver scomputato il credito d’imposta (Circolare 7/E/2018).

 

Rita Martin – Centro Studi CGN