Antiriciclaggio: la nuova soglia di 5000 € non blocca i pagamenti rateali

È necessario, però, che la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione e ciò scaturisca dal preventivo accordo delle parti.

Dal 31 maggio 2010, data di entrata  in vigore del Decreto Legge n. 78/2010, si applicano i “nuovi” limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio. L’art. 20 della “manovra correttiva 2010” ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto, il precedente limite pari a euro 12.500 è stato ridotto a euro 5.000. A partire da tale data l’uso del contante e dei titoli al portatore devono essere inferiori alla nuova soglia massima.

Deve essere ora verificato se la “Manovra correttiva 2010” abbia introdotto ulteriori novità a proposito del divieto di effettuare il trasferimento del denaro contante in più operazioni in modo da “eludere” l’applicazione della soglia massima di euro 5.000.

La legge n. 197/1991

Prima delle modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. n. 231/2007 il divieto di trasferimento del denaro contante, oltre l’importo massimo di euro 12.500 (limite allora vigente), trovava la sua disciplina nell’art. 1 del D.L. n. 141/1991 (L. n. 197/1991). Tale disposizione non prevedeva, almeno espressamente, il divieto di “frazionare” il pagamento effettuato in diversi movimenti con l’intento di aggirare le disposizioni in vigore.

Tuttavia tale circostanza, cioè il mancato divieto espresso di frazionamento era ininfluente. L’UIC (ora UIF), anche prima dell’approvazione del D.Lgs. n. 231/2007, ha osservato come fosse irrilevante la circostanza che la disposizione all’epoca in vigore non contenesse un espresso riferimento al divieto di frazionamento dell’operazione. In particolare l’UIC ha precisato che l’effettuazione di diversi pagamenti in contanti, in un determinato arco di tempo, all’epoca non quantizzato, potesse essere preso come riferimento in virtù delle finalità delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni potevano quindi considerarsi violate allorquando le ragioni del frazionamento fossero state riconducibili a un intento elusivo della normativa in commento. In sostanza, secondo il predetto organismo, se il soggetto interessato effettuava pagamenti in più “tranche” per somme complessivamente superiori a euro 12.500 (limite ora ridotto a euro 5.000), al solo scopo di eludere l’applicazione delle disposizioni in tema di antiriciclaggio, commetteva una violazione.

I pagamenti “frazionati”: alcuni casi operativi

L’Ufficio italiano cambi ha esaminato, a proposito della rilevanza del frazionamento delle operazioni, le seguenti tre fattispecie:

IL FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI IN CONTANTI – I CASI
ESAMINATI DALL’UIC (ORA UIF)

La fattispecie

La soluzione dell’UIC

¦
Pagamento di una fattura in contanti di euro 30.000, in tre rate di
euro 10.000 ciascuna, a 30, 60 e 90 giorni data fattura

L’operazione
descritta non costituisce violazione in quanto:

¦
la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di
un’ordinaria dilazione di pagamenti;

¦
l’ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce dal preventivo accordo
delle parti

¦
L’erogazione di un finanziamento effettuato dai soci, avvenuta con il
versamento di euro 10.000
in luglio e ulteriori euro 10.000 a settembre

Il “frazionamento”
non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere,
conseguentemente:

¦
si deve valutare caso per caso se lo scopo effettivo del frazionamento
sia stato quello di eludere l’applicazione della normativa in esame

¦
La distribuzione di utili da una snc ai relativi soci effettuata per euro
10.000 in
luglio e ulteriori euro 10.000 durante il mese di agosto. L’operazione è
stata effettuata in contanti in favore di ciascun socio

Il “frazionamento”
non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere,
conseguentemente:

¦
si deve valutare caso per caso se lo scopo effettivo del frazionamento
sia stato quello di eludere l’applicazione della normativa in esame

Gli esempi fanno riferimento ad alcune interpretazioni fornite in passato dall’UIC (ora UIF) che rimangono ancora oggi valide e sono state indicate fedelmente nella tabella di cui sopra. Il lettore dovrà però tenere conto che l’art. 20 del D.L. n. 78/2010 in rassegna ha ridotto il predetto limite a euro 5.000.  Pertanto, con riferimento al primo esempio, che riguarda il pagamento rateale di una fattura a 30, 60 e 90 giorni, affinché il comportamento tenuto non violi le disposizioni in vigore, è necessario che l’importo di ogni singola rata sia inferiore a euro 5.000.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 15103/2010) ha recentemente ribadito l’applicabilità delle sanzioni delle operazioni effettuate con l’intento di aggirare il divieto mediante una serie di pagamenti ravvicinati tutti sotto la soglia e quindi formalmente leciti. Inoltre, le “operazioni ravvicinate” liberano l’Amministrazione finanziaria circa la necessità di fornire la prova che il saldo complessivo del prezzo è sia stato corrisposto in contanti.

Il Decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007

L’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, avente a oggetto le limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore, ha recepito espressamente l’interpretazione fornita dall’UIC (ora sostituito dall’UIF) a proposito della rilevanza delle operazioni frazionate effettuate al solo fine di eludere l’applicazione della soglia massima.

Il D.L. n. 78/2010 si è limitato a ridurre la soglia massima a euro 5.000 senza nulla togliere per quanto riguarda la rilevanza degli eventuali frazionamenti. Pertanto determinano una violazione della normativa i trasferimenti di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando l’ammontare di denaro contante oggetto di trasferimento è complessivamente pari a euro 5.000. Conseguentemente, se i pagamenti riferibili alla medesima operazione, vengono “frazionati” in più tranche, tutte di importo inferiore a euro 5.000, al solo scopo di eludere le disposizioni in tema di antiriciclaggio, il professionista sarà tenuto a comunicare al Ministero dell’Economia e delle finanze l’infrazione commessa e rilevata nell’esercizio dell’attività professionale.

Le disposizioni applicabili: Il pagamento a rate di una fattura

Le disposizioni sui trasferimenti di denaro contante contenute nella c.d. legge antiriciclaggio sono state modificate nel tempo in due circostanze. La prima modifica sembrava addirittura superare l’interpretazione fornita a suo tempo dall’UIC circa la possibilità di rateizzare il pagamento di una fattura con trasferimenti di denaro contante singolarmente considerati inferiori alla soglia massima che però veniva superata considerando l’operazione nel suo complesso.

L’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 prevedeva che i trasferimenti di denaro contante costituissero una violazione “…quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 12.500…” (limite precedentemente in vigore).  La formulazione letterale della disposizione, come poi modificata dal Decreto n. 151/09, ha generato notevoli incertezze tra gli interpreti.

La relazione di accompagnamento di tale provvedimento ha evidenziato come le ragioni delle incertezze trovassero fondamento nel riferimento dell’avverbio “complessivamente” (contenuto nella norma)  al valore dell’operazione, anche frazionata, e non al valore trasferito. Una rigorosa lettura della disposizione in esame ha generato rilevanti dubbi soprattutto nell’ipotesi in cui, “nell’ambito della stessa operazione, siano stabiliti dalle parti più pagamenti rateali ciascuno inferiori ai limiti di legge”. .

Il legislatore è dunque intervenuto modificando l’art. 49 in rassegna (cfr Decreto n. 151 cit.). Pertanto, l’attuale formulazione normativa non contiene più alcun riferimento al “valore dell’operazione, anche frazionata”, bensì al “valore oggetto di trasferimento”.

Nell’ambito di questo quadro normativo si è innestata la modifica apportata dall’art. 20, comma 1 del D.L. n. 78/2010 in rassegna, che ha ridotto la soglia massima da euro 12.500 a euro 5.000, ma l’interpretazione fornita a suo tempo dall’UIC rimane ancora oggi valida.

Gli operatori potranno continuare a effettuare il pagamento delle singole rate di una fattura in contanti laddove la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia il frutto di un’ordinaria dilazione di pagamenti e che scaturisca dal preventivo accordo delle parti. È necessario, però, affinché il comportamento tenuto non violi le disposizioni in vigore, che l’importo di ogni singola rata sia inferiore a 5.000 euro e, sotto questo profilo, la manovra correttiva richiederà agli operatori di rivedere i loro comportamenti.

Nicola Forte