L’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010 i primi chiarimenti sull’applicazione della ritenuta del 10% che le banche e le Poste italiane devono effettuare all’atto dell’accredito dei bonifici operati dai contribuenti per beneficiare della detrazione del 36% sulle opere di ristrutturazione o del 55% per le opere finalizzate al risparmio energetico. Sono stati dunque risolti i dubbi relativi alla base imponibile, al concorso di ulteriori ritenute e all’applicazione delle relative sanzioni.
L’art. 25 del D.L. n. 78/2010 prevede a carico delle banche e delle Poste italiane l’obbligo di operare all’atto dell’accredito dei pagamenti disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione di imposta una ritenuta a titolo di acconto del 10%.
L’ambito applicativo della novità è stato puntualizzato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288, emanato in data 30 giugno del 2010 secondo cui la ritenuta deve essere operata sui bonifici disposti per due tipologie di oneri detraibili.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate:
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288, emanato in data 30 giugno del 2010, ha previsto che le banche e le Poste italiane dovranno:
- operare, all’atto dell’accredito delle somme, una ritenuta d’acconto del 10% con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, cioè tramite il modello F24;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto operate a carico del beneficiario;
indicare i relativi dati nella dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770).
Inoltre, la risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 ha istituito l’apposito codice tributo, “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010”.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Sin dall’approvazione del citato art. 25 sono sorti alcuni dubbi con riferimento alla base imponibile su cui operare la ritenuta. I pagamenti effettuati sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, in alcuni casi pari al 10% ed in altri al 20%. Pertanto non era chiaro come le banche e le Poste italiane fossero in grado di determinare correttamente la base imponibile.
Infatti l’ammontare di IVA compresa nella somma accreditata sono conosciuti solo al soggetto ordinante e mai alla banca che effettua l’accredito di una somma complessiva. Il citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun contributo alla soluzione di tale problema che finalmente è arrivata con la circolare n. 40/E emanata il 28 luglio 2010 dall’Agenzia delle Entrate.
In primo luogo è stato precisato che la ritenuta non può essere operata su una somma comprensiva dell’Iva. Diversamente risulterebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.
Successivamente, preso atto che i predetti bonifici possono incorporare l’IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10 o del 20% è stato chiarito che per esigenze di semplificazione si deve presumere che l’IVA venga sempre applicata con l’aliquota più elevata del 20% indipendentemente dall’ammontare effettivo del tributo. In sostanza, la banca deve in ogni caso effettuare lo scorporo del tributo tenendo conto di tale percentuale ed applicare sull’imponibile la relativa ritenuta del 10%.