I 5 quesiti più richiesti sulle successioni

1. Domanda: Se il defunto non ha eredi oltre ai fratelli, qual è la quota a questi spettante?

Risposta:

In base a quanto disposto dall’art. 570 del c.c., recante “Successione dei fratelli e delle sorelle”, alla persona che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa, uterini se solo della madre), quando concorrono con i germani, conseguono la metà della quota che va ai germani. Se chi muore lascia due fratelli unilaterali e due germani, l’eredità va divisa in sei parti e un sesto soltanto toccherà a ciascuno dei consanguinei o uterini. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i fratelli germani, in virtù del fatto che i primi hanno in comune un solo genitore a differenza dei secondi.

2. Domanda. – Quali sono i requisiti previsti dalla norma per fare testamento?

Risposta. Circa la capacità di testare, è il caso di ricordare che non è ammessa una sostituzione per rappresentanza, neanche legale, trattandosi di atto personalissimo. In materia testamentaria, inoltre, si ricorda che la capacità di testare è la regola, mentre l’incapacità costituisce l’eccezione. Proprio per tale motivo, i casi di incapacità di testare sono tassativi e non è possibile ricorrere all’analogia. Ai fini di cui sopra, secondo quanto disposto dall’art. 591 c.c. sono incapaci coloro che:

  • non abbiano compiuto i 18 anni;
  • gli interdetti per infermità di mente;
  • gli incapaci naturali.

Si precisa, inoltre, che il testamento fatto da un incapace è annullabile e l’impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse nel termine di cinque anni dall’esecuzione del testamento.

3. Domanda – Quali sono le differenze tra erede e legatario?

Risposta:

Il legatario è la persona indicata dal defunto come beneficiaria di beni determinati e risponde dei debiti dell’asse ereditario solo nei limiti dei beni ricevuti.

L’erede invece succede a titolo universale alla totalità, o per una quota del totale, dei rapporti attivi e passivi facenti parte del patrimonio del de cuius, rispondendo degli eventuali debiti di quest’ultimo anche con il suo patrimonio, verificandosi la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto.

Le principali differenze possono essere così riassunte:

1. L’erede succede nel “possesso” del defunto – art. 1146 c.c., comma 1, mentre per il legatario si ha solo il fenomeno dell’accessio possessionis – art. 1146 c.c., comma 2 (in diritto, l’accessione nel possesso costituisce la situazione di diritto che si determina quando due cose (principale e accessoria), appartenente a due proprietari, vengono a integrarsi in un’unica proprietà).

2. L’erede è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti ereditari – art. 752 c.c., mentre il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari se non nel limite dei beni ricevuti – artt. 671 e 756 c.c..

3. Al solo erede è concessa la hereditas petitio per ottenere la restituzione dei beni posseduti da altri a titolo di erede o senza averne titolo – art. 533 c.c., mentre, l’azione di cui al punto precedente non è riconosciuta al legatario.

4. L’erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio nonché in quelli in corso di formazione alla data del decesso del de cuius – art. 1330 c.c.. Al legatario non è riconosciuto tale diritto.

5. Soltanto l’erede succede nel processo in cui era parte il defunto – art. 110 c.p.c.

Più delicato può diventare il problema di stabilire il titolo della vocazione nel caso di successione testamentaria. Il compito dell’interprete testamentario, infatti, risulta semplice quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore o una loro quota, non anche quando il testamento contenga l’indicazione de beni determinati o di un complesso di beni. In tal caso infatti non è escluso che la successione avvenga a titolo universale a condizione che il testatore ha inteso assegnare quei beni con quota del patrimonio. Occorre, pertanto, vedere quale è stata l’intenzione del testatore. Se quella di attribuire quei beni come cespiti determinati, e allora si avrà successione a titolo particolare o legato, mentre se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore ha inteso lasciarli quale quota del suo patrimonio, allora si avrà successione a titolo universale o erede.

4. Domanda. – Come deve essere compilata una denuncia di successione integrativa?

Risposta. La denuncia di successione integrativa deve essere compilata in tutte le sue parti; in prima pagina deve essere apposta la spunta nell’apposito riquadro per indicare che si tratta di successione integrativa e naturalmente non vanno più indicati i beni già dichiarati, ma solo quelli nuovi. L’integrazione della denuncia di successione non è soggetta a sanzioni. Sarà cura dell’Ufficio richiedere successivamente le eventuali imposte e bolli se e quando dovuti.

5. Domanda – Se il testamento non comprende tutti i beni del defunto come deve essere effettuata la successione?

Risposta. Se il testamento dispone solo di alcuni beni, accanto alla successione testamentaria si aprirà la successione legittima, per cui i beni non indicati in testamento saranno devoluti ai parenti più prossimi.

 

Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN