Revisione legale dei conti: modifiche al codice civile apportate dal D.lgs. n. 39/2010
È in vigore dal 07 aprile 2010 il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento, attuativo della direttiva 2006/43/CE, è intervenuto sulla disciplina della revisione contabile nel rispetto dell’obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. A tal fine, il legislatore nazionale ha riscritto le regole in tema di revisione, riorganizzandole in modo organico e imponendo l’osservanza di norme specifiche in tema di indipendenza, deontologia, formazione e controllo della qualità. Non tutte le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 39/2010 hanno efficacia immediata: molte di esse rinviano a specifici regolamenti attuativi, da emanarsi prevalentemente a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Su taluni degli aspetti maggiormente problematici si è soffermato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con la circolare n. 17 del 2010 che, peraltro, ha esaminato il contenuto sostanziale e formale dei documenti di bilancio (in particolare la nota integrativa) nonché della relazione del revisore contabile e del collegio sindacale incaricato della funzione di controllo legale dei conti (come denominata nella previgente disciplina).
Nuovi obblighi di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l.
Per quanto riguarda la governance societaria, il D.lgs. n. 39/2010 ha incisivamente modificato la disciplina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. Con il nuovo art. 2477 c.c. il legislatore delegato è intervenuto, da un lato, ampliando le ipotesi nelle quali la S.r.l. deve dotarsi dell’organo di controllo interno, dall’altro, prevedendo che, in caso di inerzia della società, il collegio sindacale possa essere nominato dall’autorità giudiziaria. In particolare, come già disposto dalla previgente disciplina, nelle S.r.l. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società:
- è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro;
- ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. In base al nuovo testo dell’art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è, altresì, obbligatoria quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Le modifiche introdotte in tema di obbligatorietà del collegio sindacale sono immediatamente operative e, dunque, applicabili fin dal 07/04/2010. La norma, inoltre, continua ed escludere l’obbligo di affidamento all’esterno dell’incarico di revisione legale.
Si osserva che, nel caso in cui nell’area di consolidamento rientrino enti di interesse pubblico, l’art. 16 comma 2 del D.lgs. 39/2010 vieta l’affidamento della revisione legale al collegio sindacale nelle società controllanti enti di interesse pubblico, al pari di quelle controllate dagli stessi.
Questa regola non sembra determinare un’estensione dell’obbligo di nomina del revisore a tutte le società controllanti o controllate da enti di interesse pubblico. Essa, infatti, si limiterebbe a precludere l’affidamento di tale incarico ai sindaci in quelle società controllanti o controllate che siano sottoposte a revisione legale.
Alla nomina del collegio sindacale sono state chiamate le assemblee di approvazione del bilancio d’esercizio 2009. Ciò a meno che la Società non abbia optato per la convocazione di un’ulteriore assemblea per la sola nomina del collegio sindacale, da tenersi entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
Si ricorda che, in base a quanto sancito dal nuovo art. 2477 c.c., nel caso in cui l’assemblea, nonostante l’esistenza dell’obbligo di nomina, non vi provveda, la nomina stessa potrà essere effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Ai fini del corretto adempimento di quanto previsto dalla disciplina vigente, è necessario individuare il momento dal quale sorge l’obbligo di nomina del collegio sindacale. Al riguardo, il sesto comma dell’art. 2477 c.c. dispone: “L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato”. Secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili l’obbligo di nomina del collegio sindacale (insieme alla designazione del suo presidente e alla determinazione del compenso) sorge a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio che accerta la sussistenza dei presupposti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 2477 c.c.
Autore: Mauro Comin per Centro Studi CGN