Per quanto concerne la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini del calcolo del parametro ISEE, in presenza di soggetti aderenti al cosiddetto regime dei “contribuenti minimi” si procederà con un’analisi distinta delle voci reddituali e patrimoniali.
A riguardo dei redditi nel quadro F4, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 poi modificato dal D.lg 130 del 3 maggio 2000, vanno indicati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF.
I “contribuenti minimi”, i cui redditi trovano la loro esposizione nel quadro CM del modello Unico, sono assoggettati ad imposta sostitutiva.
Di conseguenza, non essendo imponibili ai fini IRPEF, tali redditi non saranno né ricompresi nel reddito complessivo indicato nel modello Unico (rigo RN 1) né considerati ai fini del calcolo dell’ISEE.
L’adesione al regime dei minimi non esime tuttavia dalla compilazione del quadro F5 che ha per oggetto il patrimonio mobiliare del soggetto, nel caso in particolare il patrimonio netto dell’impresa. Trattandosi di un impresa non tenuta al deposito del bilancio, il valore del patrimonio netto da considerare nel quadro F5 sarà dato dalla somma algebrica delle rimanenze finali con i beni ammortizzabili al netto del relativo fondo, più eventuali altri cespiti e beni patrimoniali, riferiti al 31/12 dell’anno precedente alla data di compilazione della dichiarazione ISEE.