De cuius: come gestire i titoli azionari

Poiché nel quesito non è specificato se le azioni sono quotate (o meno) in borsa o negoziate nel mercato ristretto, è opportuno delineare un quadro generale. Le disposizioni in materia di azioni e obbligazioni, altri titoli e quote sociali sono disciplinate dall’art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990, secondo il quale, “La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12;
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in mancanza desunto da altri elementi certi

 

Ciò premesso, con particolare riferimento ai contratti “pronti contro termine”, al fine di delineare il perimetro impositivo, occorre innanzitutto individuare la natura giuridica e, successivamente, sviluppare il profilo tributario.

Vengono comunemente ricondotte alle operazioni pronti contro termine quelle per cui un operatore vende a pronti una determinata quantità di titoli con un contemporaneo riacquisto a termine della stessa quantità prima venduta. In particolare, il contratto in esame si ritiene perfezionato allorquando viene consegnato l’ordine per iscritto dal cliente alla banca e vengono contemporaneamente emessi due fissati bollati, nei quali devono essere indicate la tipologia, la quantità, il prezzo unitario e quello complessivo dei titoli oggetto di negoziazione.

Per ciò che riguarda la natura del contratto pronti contro termine, sono state delineate due interpretazioni che si differenziano per la data a partire dalla quale si fanno dipendere gli effetti reali relativi all’acquisto e alla successiva vendita. Secondo la prima interpretazione, infatti, il negozio giudico in esame è contraddistinto da due vendite a effetti reali che sono immediatamente traslativi della proprietà dei titoli. Le due vendite, pertanto, si perfezionerebbero al momento dell’emissione dei fissati bollati con la differenza che nella vendita a termine la mera esecuzione è differita a un momento successivo. In tal caso, gli eredi vanterebbero un diritto di credito nei confronti della banca.

Secondo un’altra interpretazione, invece, vi sarebbero due distinti contratti. Il primo (la vendita a pronti) produrrebbe l’immediato trasferimento della proprietà dei titoli dalla banca al cliente, mentre il secondo (a termine) rinvierebbe l’effetto reale (proprietà dei titoli) alla data di scadenza pattuita dalle parti. In questo secondo caso, gli eredi, quindi, potranno far valere erga omnes la proprietà sui titoli.
Nel caso in cui la successione si aprisse in pendenza del termine di scadenza del contratto in esame, è evidente che la diversa interpretazione di cui sopra produrrebbe effetti contrapposti anche sotto il profilo tributario. Nel primo caso, oggetto dell’imposta di successione non sarebbero i titoli in quanto alla data di apertura della successione l’effetto reale relativo alla vendita degli stessi verrebbero retrodatato al momento dell’acquisto; gli eredi, quindi, dovrebbero ricomprendere nell’attivo ereditario un diritto di credito nei confronti dell’istituto bancario emittente. Al contrario, in base alla seconda interpretazione, poiché gli effetti reali si produrrebbero solo alla data fissata per la vendita (scadenza del termine), oggetto dell’imposta sarebbero i titoli acquistati in occasione del perfezionamento del contratto a pronti in quanto la proprietà degli stessi è, almeno sino al termine fissatone per la vendita, riconducibile al de cuius.

Sotto il profilo strettamente tributario, la contrapposizione tra le due tesi innanzi esposte rileva soprattutto se oggetto del presente contratto sono titoli di cui alla lett. h) e i) di cui all’art. 12 del TUS, in quanto gli stessi non fanno parte dell’attivo ereditario.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la Circ. n. 149 del 28 luglio 2000 ha concluso che “ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale il pronti contro termine evidenzia due contratti distinti in cui la vendita a termine differisce l’effetto reale al maturare della scadenza pattuita”. In base alla suddetta presa di posizione del Ministero delle Finanze, ai fini dell’imposta sulle successioni, il trattamento tributario è, quindi, subordinato alla natura dei titoli, per cui:

  • se nel contratto pronti contro termine sono ricompresi titoli di cui al citato art. 12 (buoni ordinari del tesoro, certificati di credito del tesoro, etc.), gli stessi non rientreranno nell’attivo ereditario per espressa previsione normativa, che ne esclude il valore dal computo della base imponibile;
  • se, al contrario, oggetto del contratto in esame fossero titoli non ricompresi tra quelli elencati nel suddetto art. 12, gli stessi entrerebbero a far parte della massa ereditaria.

Da ultimo, si evidenzia che la soluzione prospettata dall’Amministrazione finanziaria è sostanzialmente diretta a evitare ipotesi distorsive riguardo alla tassazione in materia successoria. Infatti, qualora l’Amministrazione finanziaria avesse assoggettato al tributo indiretto il diritto di credito vantato dagli eredi nei confronti della banca, vi sarebbe stata una evidente disparità di trattamento tributario tra i titoli di Stato acquistati direttamente e quelli acquistati per effetto di un contratto pronti contro termine.

Ne deriva, pertanto, che in pendenza del termine di scadenza, la proprietà dei titoli rimane in capo al de cuius fino al termine di scadenza pattuito nel contratto e, poiché sono proprio questi a cadere in successione, se nel contratto sono ricompresi titoli del debito pubblico, gli stessi non concorreranno alla formazione della base imponibile come stabilito dalle lettere h) e i) dell’art. 12 del D.Lgs. n. 346/1990.

Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN