Ciò non significa che tutti i luoghi di
lavoro e tutti i lavoratori ne sono
necessariamente interessati” (Art. 1, comma 2)
La valutazione del rischio stress deve riguardare tutte le aziende con almeno un lavoratore o un collaboratore, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui operano.
E’ tuttavia possibile che in un’azienda o in un gruppo di lavoratori che svolgono le medesime mansioni non siano presenti fattori potenziali di stress: per questo motivo, sia l’approccio metodologico che il livello di approfondimento della valutazione possono variare.
Per quanto riguarda la determinazione dei soggetti obbligati alla compilazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, ci viene in aiuto il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008):
Art. 17, comma 1“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 […]”;
Art. 28, comma 1 “La valutazione di cui all’articolo 17[…] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 […]”;
Art. 29, comma 1 e 2, “1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, […]; 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ne deriva, quindi, che la responsabilità della valutazione del rischio stress lavoro correlato ricade interamente sul datore di lavoro, il quale dovrà avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (se presente) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La centralità e l’importanza della figura del datore di lavoro risultano evidenti anche dalle sanzioni particolarmente severe previste dal D.Lgs. 81/2008. In caso di mancata valutazione del rischio stress lavoro correlato, infatti, l’articolo 55 fissa la sanzione a carico del datore di lavoro nella reclusione da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, adducendo come motivazione: “per aver omesso di valutare e di riportare nel conseguente DVR l’esito della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlati esplicitamente indicati fra i rischi da valutare obbligatoriamente nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008”.
Autrice: Sara Leon – Centro Studi CGN
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