Si riporta, ai fini del presente quesito, il testo della Circolare ministeriale n. 44 del 7 maggio 2001, secondo cui, “Appare utile evidenziare che l’applicazione dell’agevolazione in argomento non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.
In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell’agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene.”
In altri termini, la suddetta Circolare disciplina due distinte ipotesi: una che prevede l’acquisizione di un altro immobile (da destinare ad abitazione principale) a seguito di ulteriore successione, la seconda relativa all’acquisto a titolo oneroso di altro immobile. Per le due ipotesi innanzi descritte, l’Amministrazione finanziaria è giunta a conclusioni diametralmente opposte. Con particolare riferimento alla prima fattispecie, l’agevolazione è negata dalla Circolare ministeriale n. 44 innanzi evidenziata, salvo che l’acquisizione riguardi altre quote dello stesso immobile per il quale si è già fruito dei benefici. Per quanto riguarda il secondo caso, al contrario, il beneficio è contemplato dalla medesima circolare per la diversità dei presupposti in essere.
Sul punto è intervenuta anche la Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, affermando che la reiterazione dell’agevolazione in esame può aversi sia nel caso di successivo acquisto per successione, sia per successivo acquisto a titolo oneroso.
Infatti nella Nota II-bis art. 1 Tariffa parte I D.P.R. n. 131/86 alla lettera c) “condizione escludente l’agevolazione è quella di avere usufruito delle agevolazioni di cui alle norme tutte ivi citate tra cui non è ricompresa la legge n. 342/2000, con ciò intendendosi letteralmente possibile la reiterazione dell’agevolazione nel caso di ulteriore acquisto mortis causa o per donazione”.
Pertanto, concludono i notai, il successivo acquisto, sia per successione che a titolo oneroso, è da considerarsi agevolabile perché alla lettera c) della Nota II-bis non è inserita la legge n. 342/2000.
Da ultimo, si ricorda che in caso di successione contenente immobili, le imposte ipotecarie e catastali sono da applicarsi in misura fissa (nella misura di Euro 168) se in capo al beneficiario, o in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo della tariffa per l’imposta di registro.
Ciò premesso, si può concludere affermando che, nell’ipotesi descritta nel quesito, si potrà accedere nuovamente alle agevolazioni previste per l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.
Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN