La sentenza n. 15585/2010 della Corte di Cassazione afferma che secondo l’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 alcuni finanziamenti soci, precedentemente non sottoposti all’imposta di registro, devono scontare tale tributo qualora vengano enunciati successivamente in un atto soggetto a registrazione.
L’enunciazione può quindi verificarsi nell’ambito di un verbale di assembla straordinaria. Invece diviene irrilevante ai fini tributari quando si verifica al di fuori di un atto notarile o comunque in un atto non soggetto a registrazione.
Il principio affermato dalla Cassazione interessa in particolar modo alcune operazioni che vengono poste in essere frequentemente nel corso della vita di una società. Si tratta dei finanziamenti soci, sia nel caso in cui costituiscano veri e propri debiti della società, ma anche laddove i finanziamenti vengano considerati in aumento delle riserve di patrimonio netto non sussistendo alcun obbligo di restituzione nei confronti di coloro che hanno effettuato i predetti apporti.
Finanziamenti soci
Solitamente con l’utilizzo dell’espressione finanziamenti soci si intende fare riferimento alle somme versate dai soci per esigenze di liquidità della società, ma con obbligo di restituzione nei confronti dei soci/finanziatori.
L’operazione può essere fruttifera o infruttifera. Deve essere previsto un puntuale termine di rimborso, cioè una scadenza predeterminata, ovvero il diritto alla restituzione da parte del socio in qualsiasi momento, salvo un determinato preavviso.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale si tratta di un atto da registrare in termine fisso con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3%. Invece nessun tributo è dovuto qualora l’operazione venga formalizzata tramite scambio di corrispondenza commerciale. La registrazione è così necessaria solo in caso d’uso e quindi per tale fattispecie torna ad essere applicabile l’imposta sempre nella misura del 3%.
FINANZIAMENTO SOCI CON OBBLIGO DI RESTITUZIONE | |
Disciplina civislitica | Disciplina fiscale |
Sussiste un obbligo di restituzione:
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Versamenti in conto capitale
In alcuni casi i soci possono decidere di effettuare, anziché un finanziamento con obbligo di restituzione, un versamento a fondo perduto o in conto capitale senza però procedere ad un formale aumento di capitale.
A seguito del conferimento il socio non potrà “pretendere” la restituzione dello stesso. Le predette somme sono dunque acquisite in via definitiva senza vincoli di destinazione e devono essere comprese tra le riserve di patrimonio netto di cui alla voce A7 “Altre riserve” del bilancio d’esercizio.
Se le predette operazioni vengono formalizzate in sede di assemblea con una semplice lettera del socio non è dovuta alcuna somma a titolo di imposta di registro. E’ però possibile che la posta venga alimentata anche per il tramite di rinunce effettuate dai soci in relazione a precedenti operazioni di finanziamento.
VERSAMENTO SOCI IN CONTO CAPITALE | |
Disciplina civislitica | Disciplina fiscale |
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L’enunciazione
Il punto di partenza della Sentenza della Corte di Cassazione è rappresentato dall’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986. La disposizione stabilisce “che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali o atti scritti poste in essere tra le parti, intervenute nell’atto che ne contiene l’enunciazione, l’imposta si applica alle disposizioni enunciate. In pratica può verificarsi la seguente situazione:
ESEMPIO
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Un socio ha effettuato un finanziamento con obbligo di restituzione di una somma ad una determinata scadenza;
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l’operazione è stata effettuata tramite scambio di corrispondenza commerciale, quindi non è stato necessario assolvere al pagamento dell’imposta di registro nella misura del 3%;
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viene convocata l’assemblea straordinaria per effettuare un aumento di capitale;
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in sede di assemblea straordinaria viene richiamato (enunciato) il precedente finanziamento in quanto il socio rinuncia alla restituzione dello stesso a copertura delle relative perdite;
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si applica l’art. 22, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986: pertanto è dovuta l’imposta di registro nella misura del 3%;
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invece se l’enunciazione fosse avvenuta in un atto non sottoposto alla registrazione (non in un’assemblea straordinaria) l’’imposta di registro non sarebbe stata dovuta.
Autore: Nicola Forte per Centro Studi CGN