Scadenza
Il 31/12/2010 scadono i termini per la redazione del Documento di Valutazione dello Stress-Lavoro correlato.
Obbligo
Sono tenute all’adempimento tutte le aziende con almeno un lavoratore o un collaboratore, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui operano.
Ciò significa che l’obbligo riguarda:
- tutti gli studi professionali con almeno un collaboratore;
- tutte le aziende loro clienti con almeno un collaboratore.
Opportunità
Contrastare lo stress sul posto di lavoro permette anche di avere i seguenti vantaggi:
1. ridurre i costi, perché spesso lo stress si traduce in bassa produttività, ore di lavoro perse e aumento delle assenze per malattia;
2. difendersi nei casi di richieste danni del lavoratore, qualora avvii una causa per stress sul lavoro, come accade sempre più di frequente;
3. riduzioni del premio INAIL riconosciute per le aziende in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’obbligo di valutazione dello Stress Lavoro Correlato comporta inoltre un’opportunità extra per gli studi professionali che si occupano di consulenza.
Novità: indicazioni del Ministero del 18/11/2010
In anticipo rispetto al termine di legge, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
Dette indicazioni sono di carattere metodologico e dettano le seguenti linee-guida:
- brevità e semplicità, tenendo conto che l’adempimento riguarda imprese non necessariamente munite di strutture o in possesso di specifiche competenze sul tema;
- individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione;
- applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a “gruppi di lavoratori” esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al “singolo” lavoratore;
- individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima ma eventuale, destinata ad essere necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
- valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
- individuazione di un periodo “transitorio”, per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.
Sanzioni
Il mancato adempimento prevede SANZIONI da Euro 2.500 a Euro 6.400 o la RECLUSIONE da 3 a 6 MESI.
Autrice: Sara Leon – Centro Studi CGN