Novità ISEE a seguito del Collegato Lavoro

A seguito delle modifiche al D.Lgs. n.109/98 introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come “collegato al lavoro”, in vigore dal 24 novembre 2010, con riguardo ai redditi, sono variate le modalità di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Di particolare novità è la norma introdotta dalla lettera d) comma 14 dell’art. 34 della legge in oggetto la quale riporta testualmente che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali”.

Da ciò ne consegue che in base alle modifiche apportate, alle consuete modalità di determinazione del reddito complessivo bisognerà tenere conto anche dei seguenti redditi:

  • REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED IMPRESA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O DEFINITIVA

a. Regime agevolato per le nuove iniziative produttive:
– rigo RE21 modello Unico PF 2010 per i professionisti, se compilato RE22 codice 1 in colonna 1;
– rigo RG29 modello Unico PF 2010 per gli imprenditori, se compilato RG30 codice 1 in colonna 1;
b. Reddito degli esercenti arti e professioni o attività d’impresa (art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244, 24 dicembre 2007). Sono i c.d. Contribuenti minimi – indicato nel quadro CM del modello Unico PF 2010 rigo 10 del quadro CM;
c. Reddito dei rivenditori a domicilio. Sono i c.d. venditori “porta a porta” titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo ai sensi del 6° comma, dell’art. 25bis, del D.P.R. 600/1973.

  • REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

a. Redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta:

  • Compensi per lavori socialmente utili assoggettati a regime di tassazione agevolata,

deve essere considerata ai fini ISEE la parte eccedente € 3098,74 (quota esente da norma); Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

  • Redditi derivanti da prestazione di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1 gennaio 2007. Il dato viene rilevato nel punto 99 del CUD/2010.

Restano in ogni caso esclusi dalla determinazione del reddito complessivo i seguenti redditi:

  • Redditi esenti (ad esempio le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie, vedi tabella nella pagina successiva);
  • Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati);
  • Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta quali: redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche (e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici) per un importo fino ad € 28.158,28 annui in quanto, pur rientrando nell’art. 67 del TUIR, sono inseriti nella lettera m) e non nelle lett. i) e l).
  • Gli incrementi di produttivita’, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita’ e redditivita’ legati all’andamento economico dell’impresa fino ad un massimo di € 6.000 (1), ai sensi del decreto legge 185/2008, convertito in legge n. 2/2009. Tali redditi, non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo così come indicato al comma 2, art. 2 del D.L. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 e succ. modifiche. A tal proposito riteniamo che il limite massimo di Euro 6.000,00 è da considerarsi con riferimento al singolo percipiente non all’intero nucleo familiare identificato in sede di compilazione ISEE.

I redditi precedentemente indicati sono i principali redditi interessati dalla modifica normativa. Eventuali ulteriori redditi non inseriti nell’elenco suindicato ma che sono individuati nella lettera d), comma 14, dall’art. 34 della legge n°183 del 4/11/2010, dovranno essere sommati al reddito complessivo.

(1)Il limite di 3.000 Euro di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008 è stato innalzato ad Euro 6.000 con l’art. 5 del D.L. 185/2008.

Autore: Marco Canese – Centro Studi CGN