L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010, ha nuovamente trattato il tema delle detrazioni per figli a carico nel caso di genitori legalmente ed effettivamente separati dopo quanto ribadito nel par. 1.4.5 della Circolare n. 15/E del 2007. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha risposto a uno dei due genitori che chiedeva se poteva fruire per intero della detrazione per figli a carico:
- non essendo assegnatario al 100% della figlia
- nell’ipotesi in cui l’altro coniuge non possegga alcun reddito e fosse, a sua volta, fiscalmente a carico.
Preliminarmente è necessario precisare che il tema è trattato dall’art. 12, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nel quale è stabilito che “La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.
Stante a quanto disposto dal citato art. 12, i temi da approfondire riguardano: la misura e l’attribuzione dell’agevolazione in esame a uno o a entrambi i coniugi, la possibilità per uno dei genitori di detrarre la quota dell’altro coniuge se quest’ultimo non possa usufruire in tutto o in parte della presente detrazione e, per ultimo, il riversamento della detrazione all’altro coniuge a seconda se i genitori siano o meno separati.
Per quanto riguarda l’attribuzione della detrazione, il citato art. 12 stabilisce che, per i genitori legalmente ed effettivamente separati, la ripartizione della detrazione sia diversa a seconda che sia stabilito (o meno) l’affidamento congiunto dei figli. In particolare, nel caso di affidamento congiunto dei figli la detrazione spetta a entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno mentre, nel caso contrario la detrazione spetta al coniuge assegnatario. È evidente che tale disposizione legislativa potrebbe non essere risolutiva laddove il coniuge assegnatario sia privo di sostentamento o titolare di un ammontare di reddito tanto basso da non consentirgli di detrarre l’ammontare stabilito dalla legge. Per quanto riguarda, quindi, la possibilità per uno dei genitori di detrarre la quota dell’altro coniuge, la legge, nel caso di affidamento del figlio a uno solo dei genitori, prevede per gli stessi, la possibilità di fissare un accordo diretto a:
- ripartire la detrazione nella misura del 50% ovvero ad attribuire l’intera detrazione al genitore che abbia il reddito più elevato;
- attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato, nel caso di affidamento congiunto.
In relazione, poi, alla possibilità per i genitori separati di accordarsi in riferimento all’attribuzione della detrazione, l’Amministrazione finanziaria ritiene (e tale principio è ribadito nella risoluzione n. 143/E del 30 dicembre 2010) che, al fine di evitare un’ingiustificata discriminazione tra genitori separati e non separati, le disposizioni previste per i genitori separati valgano anche per quelli non legalmente ma effettivamente separati.
Da ultimo, si ricorda che nel caso di genitori separati, affinché il genitore con reddito capiente possa fruire della detrazione nella misura del 100% in luogo di quella del 50% (nel caso di affidamento congiunto) o di nessuna (nel caso di genitore non assegnatario) è necessario che venga raggiunto tra i due coniugi un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio stabilito in merito dalla legge. In merito, si precisa che sia la norma che la Circolare n. 15/E del 16 marzo 2007 hanno espressamente previsto che il genitore che non ha potuto fruire della detrazione per figli a carico possa devolvere in favore dell’altro coniuge la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo è tenuto, salvo diverso accordo, a riversare al primo l’intera detrazione o nella misura del 50% nel caso di affidamento congiunto. È lasciato, quindi, alla libera volontà delle parti la possibilità di fruire della detrazione per figli a carico anche nel caso in cui il coniuge assegnatario non possa fruirne per incapienza del reddito e questo a prescindere che i genitori siano non legalmente ed effettivamente separati ovvero siano legalmente ed effettivamente separati.
Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN