I primi hanno nel tempo apprezzato la possibilità di chiudere posizioni conflittuali dall’esito incerto con sconti sulle sanzioni che arrivavano anche all’87,50% (si pagava cioè soltanto 1/8 delle sanzioni minime), la seconda ha mostrato un crescente gradimento per forme di accordo da cui derivavano incassi certi ed immediati, pur con l’utilizzo di strumenti accertativi altamente presuntivi e, di conseguenza, poco precisi, quali il redditometro o, ancor di più, gli studi di settore, ove invece i contribuenti che decidevano di “tenere duro” ed affrontare il vaglio delle commissioni tributarie, spesso venivano premiati dal giudice.
In seguito all’esplosione del contenzioso giacente presso le commissioni tributarie e di fronte alla necessità di accorciare i tempi di riscossione dei tributi accertati e delle relative sanzioni ed interessi, il legislatore pone mano, addirittura, alla creazione di nuovi strumenti deflattivi, quali la definizione agevolata dei P.V.C. e l’acquiescenza “rinforzata” . Ma, all’improvviso, la Legge di Stabilità 2011 rimette tutto in discussione, inasprendo le condizioni di accesso per i contribuenti agli strumenti sopra menzionati, dando quasi la sensazione che la lunga stagione di sconti in nome dello slogan “pochi, maledetti e subito” stia volgendo definitivamente al termine.
Notiamo, infatti, come l’art.1, commi da 18 a 22 della Legge 13/12/2010 n. 220 dispone nell’ordine: – l’innalzamento da 1/4 a 1/3 della sanzione minima dovuta in presenza di accertamento con adesione, con riferimento agli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 01/02/2011 ;
– l’innalzamento da 1/3 al 40% della sanzione minima dovuta in presenza di conciliazione giudiziale, con riferimento ai ricorsi presentati a decorrere dal 01/02/2011 ;
– l’innalzamento da 1/10 a 1/8 della sanzione minima dovuta in presenza di ravvedimento operoso “breve” e da 1/12 a 1/10 di quella dovuta in presenza di “ravvedimento lungo”, in entrambi i casi con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 01/02/2011.
In definitiva, vi è da chiedersi se, alla fine dei conti, avrà avuto ragione l’Amministrazione Finanziaria nel tentativo di raggiungere l’obiettivo di far cassa ovvero se, come io invece sono più propenso a credere, le novità indurranno i contribuenti ad affrontare i rischi del contenzioso tributario, specialmente in tutti quei casi, che ormai nella prassi ministeriale sono assolutamente prevalenti, in cui ci si trova innanzi ad accertamenti non basati sull’analiticità (e quindi sulla maggiore precisione) nei controlli, bensì su strumenti di catastizzazione del reddito, certamente meno dispendiosi in termini di impiego di risorse umane per l’Agenzia delle entrate, ma che spesso si infrangono contro l’intransigenza dei giudici tributari verso tali strumenti, considerati (non a torto) eccessivamente slegati dall’effettiva capacità contributiva dei contribuenti coinvolti.
Autore: Ernesto Gatto – Centro Studi CGN