In particolare, la Risoluzione n. 4 del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in materia di attuazione del Piano Casa che prevede la possibilità di ampliare o ricostruire le abitazioni in deroga ai piani regolatori locali e sulla possibilità di usufruire, per detti interventi, delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico.
Nell’occasione, l’Agenzia ribadisce che si può usufruire della detrazione del 36% e del 55% soltanto per le spese riferibili alla parte preesistente escludendo l’agevolazione per la parte riconducibile a “nuova costruzione”.
Possono così presentarsi i seguenti casi:
- Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione:
- Si può usufruire delle detrazioni del 36% e del 55%: solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
- NON si può beneficiare delle detrazioni del 36% e del 55%: nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”.
- Ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso:
- Si può usufruire delle detrazioni del 36% e del 55%: solo per le spese riferibili alla parte esistente;
- NON si può usufruire delle detrazioni del 36% e del 55%: per le spese riferibili all’ampliamento, perché ritenuto una “nuova costruzione”.
Le interpretazioni fornite dall’Agenzia rappresentano una conferma di quanto già indicato in precedenti documenti di prassi (circ. n. 57/E del 1998, circ. n. 36/E del 2007 e, da ultimo, circ. n. 39/E del 2010). Tali documenti, ci tiene a precisare l’Agenzia, dovranno ritenersi validi anche in occasione degli interventi realizzati all’interno del Piano Casa.
Il dato fondamentale è rappresentato dall’ampliamento volumetrico degli edifici residenziali che non può beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36% e del 55%, in quanto trattasi di interventi su nuove parti di edifici. L’agevolazione compete, quindi, esclusivamente per le spese riferibili alla parte preesistente.
Un attento esame dei documenti di prassi evidenzia che l’Agenzia, già nella circolare n. 121/E del 11.05.1998, ammetteva lo sconto Irpef del 36% per i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si fossero realizzate unità immobiliari utilizzabili autonomamente. È il caso, risolto in maniera favorevole per il contribuente, della detrazione fiscale legato al costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente senza aumento della volumetria originariamente assentita» (circolare ministeriale 11 maggio 1998, n. 121/E). La prassi consolidata nel tempo stabiliva l’orientamento secondo cui qualsiasi ampliamento gode del 36% solo se effettuato nei limiti della volumetria concessa al momento dell’edificazione del fabbricato.
Un’eccezione, anch’essa favorevole per il contribuente, riguarda l’ipotesi di ampliamento per la costruzione di posti auto, per la cui realizzazione, anche se si tratta di spazi comuni, la detrazione del 36% è stabilita per legge.
E’ anche il caso di ricordare che i cambi d’uso beneficiano delle detrazioni del 36% e del 55%. Al riguardo si segnala la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 11 luglio 2008, 295/E in cui si precisava che si può usufruire dell’agevolazione del 55% in tutti i casi nei quali il permesso di costruire per la ristrutturazione dello stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione, autorizzi anche il cambio di destinazione d’uso, da magazzino a civile abitazione. Dello stesso tenore è la Ris. 8 febbraio 2005, n. 14/E in cui l’Agenzia ammette la detrazione del 36% nei casi di ristrutturazione di fabbricati strumentali rurali (quindi a uso non residenziale) che, al termine dei lavori, assumono la destinazione d’uso abitativa, a condizione che il mutamento della destinazione sia presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo.
Infine, la Legge di Stabilità per il 2011 ha disposto la proroga per tutto il 2011 della detrazione IRPEF/IRES del 55%. Le modalità e i limiti dell’agevolazione in esame sono rinnovati senza modifiche se non quella che, prevede la ripartizione della detrazione in dieci anni anziché in cinque.
Autore: Nicolò Cipriani