A tal fine, il modello 730/2011 prevede, tra le principali novità, la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite nel 2008 e nel 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività e/o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.
La tassazione agevolata per le somme erogate a livello aziendale per le prestazioni di lavoro straordinario o agli incrementi di produttività, era stata introdotta dal D.L. n. 93/2008 solo per il secondo semestre 2008, ma successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l’estensione e la portata, fino all’ultima proroga disposta dall’articolo 1 c. 47 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che estende il beneficio fino al 31 dicembre 2011.
I beneficiari dell’agevolazione sono tutti i lavoratori subordinati del settore privato, anche non imprenditori; i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi; i lavoratori dipendenti di agenzia per il lavoro; i lavoratori dipendenti di fondazioni private dotate di personalità giuridica privata, senza scopo di lucro purchè per il conseguimento degli scopi istituzionali operino coerentemente alla loro natura di persona giuridica privata; i lavoratori marittimi.
Sono invece esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sebbene i rapporti di lavoro siano disciplinati da contratti di tipo privatistico; i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10% nel limite di 6.000,00 Euro lordi sui redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000,00 Euro (salvi i diversi limiti per gli anni 2007 e 2011 pari rispettivamente a 30.000 Euro e 40.000 Euro).
L’amministrazione finanziaria consente nel modello 730/2011, il recupero delle maggiori imposte per la mancata detassazione e a tal fine il contribuente che vuole beneficiare dell’agevolazione dovrà desumere i dati da indicare nel modello 730 dal modello CUD2011 nel quale il datore di lavoro riporterà le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostituitva in tali anni.
Come compilare il modello 730?
Con il modello 730/2011, dunque, i lavoratori dipendenti possono recuperare già con la retribuzione del mese di luglio 2011 eventuali somme a credito spettanti per il recupero dell’imposta pagata in eccedenza sulle somme detassabili.
Il lavoratore dipendente che intende richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso per gli anni 2008 e 2009 deve compilare la sezione IX del quadro F del modello 730/2011, desumendo i dati dal CUD2011 (punti 97 e 99).
Oltre alla possibilità di recupero delle somme versate in eccedenza per gli anni 2008 e 2009 il modello 730/2011 richiede anche l’indicazione dei compensi per incrementi della produttività corrisposti nel 2010. A tal proposito occorre desumere tali dati dai punti 93 e 96 del CUD2011 ed indicarli nel rigo C5 del quadro C del modello 730/2011.
Il contribuente o chi presta l’assistenza fiscale deve essere in possesso della dichiarazione del datore di lavoro che attesti che gli elementi retributivi abbiano determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività. Detta dichiarazione come precisato dalla risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010 deve essere effettuata tramite le annotazioni del CUD2011 (codici BX, AF, BY).
Le istruzioni del modello 730/2011 precisano che il rimborso non può essere richiesto qualora sia stata già presentata istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure sia stata presentata dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.
Se per qualche ragione il lavoratore dipendente fosse impossibilitato alla presentazione del modello 730/2011 può far valere lo stesso diritto alla detassazione sul quadro QR del modello Unico2011 PF e chiedendo quindi il rimborso.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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