I profili controversi dello Spesometro

In materia di spesometro, è consueto che la stampa specializzata accosti tale istituto all’elenco clienti e fornitori, previsto dal D.L. n. 223/2006.
Invero, non si può fare a meno di notare che le relazioni tecniche dello spesometro e dell’elenco clienti e fornitori recitino entrambe che essi “mirano a contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell’IVA (frodi carosello e false fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito”.
Orbene, se da un lato è stato esteso il perimetro delle operazioni da comunicare all’Amministrazione finanziaria comprendendo sia quelle per cui è obbligatorio emettere fattura sia quelle per cui non è obbligatorio, dall’altro il legislatore, nel definire lo spesometro, ha previsto che “la limitazione dell’obbligo di comunicazione telematica alle sole cessioni e prestazioni di importo unitario superiore a 3.000 euro è coerente con le finalità della norma (perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza) e consente di circoscrivere gli adempimenti ad una stretta platea dei titolari di partita IVA… [omissis]”. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, con lo spesometro l’Amministrazione finanziaria ha voluto limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti. Ha, pertanto, circoscritto l’obbligatorietà dell’invio delle comunicazioni alle sole operazioni di importo unitario pari o superiore a 3.000 euro limitando, così, l’onere per il contribuente rispetto a quello sopportato dallo stesso in materia di elenchi clienti e fornitori che prevedevano la comunicazione tout court di tutte le operazioni, indipendentemente dal relativo importo.
Non vi è dubbio, pertanto, che almeno per quel che riguarda la finalità, gli istituti di cui trattasi si differenziano soltanto per l’ammontare minimo a partire dal quale scattano gli adempimenti.
Le relative disposizioni normative presentano, infatti, molti punti di contatto. Nel provvedimento del 2010, è richiesta, al riguardo, l’indicazione:

  • delle operazioni emesse e di quelle ricevute;
  • dell’anno di riferimento;
  • del numero di partita IVA o del codice fiscale;
  • dei corrispettivi dovuti dal cessionario o committente;
  • dell’importo dell’IVA assolta o dovuta;
  • della distinzione delle operazioni tra non imponibili o esenti;
  • delle operazioni escluse.

Nel provvedimento del 2006, relativo all’elenco clienti e fornitori, è richiesto l’indicazione:

  • dell’importo delle fatture attive e passive;
  • dell’anno di riferimento;
  • del codice fiscale e della partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture o da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’IVA;
  • dell’importo complessivo delle operazioni distinguendo l’imponibile dall’imposta;
  • della distinzione delle operazioni tra non imponibili o esenti;
  • delle operazioni escluse.

Nondimeno, però, è necessario precisare che nel provvedimento che regola lo spesometro, non sono ancora affrontate alcune questioni che, invece, erano già state chiarite a proposito dei vecchi elenchi clienti e fornitori.
Infatti, sotto il profilo soggettivo, il provvedimento del 22 dicembre 2010, n. 184182 prevede che sono obbligati alla comunicazione prevista dal predetto art. 21 “tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” comprendendo, quindi, tutti coloro che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi soggette all’IVA. Non è chiaro, però, se l’obbligo sussista anche nell’ipotesi in cui nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante ai fini IVA. Inoltre, poiché la disposizione normativa non prevede ipotesi di esonero di carattere soggettivo, si ritiene che siano obbligati alla comunicazione di cui all’art. 21 anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente. Dovrebbero, altresì, essere ricompresi, per la ragione di cui al periodo precedente, tra i soggetti obbligati anche quelli che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Non dovrebbe, invece, essere assoggettato all’invio della comunicazione in esame, chi non è tenuto alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti, come per il caso delle fatture emesse di importo inferiore a euro 154,94. Nei confronti di tali soggetti, infatti, l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996 prevede semplificazioni contabili per la registrazione di fatture di modesto importo. Al riguardo, poiché il provvedimento n. 184182 del 22 dicembre 2010 del direttore dell’Agenzia delle entrate prevede che l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è correlato a quello di registrazione e non a quello di emissione o ricezione del documento, ne deriva che tali soggetti potrebbero non essere obbligati all’invio della citata comunicazione.

Un capitolo a parte, da ultimo, meritano i contribuenti minimi, di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008. Preliminarmente, deve osservarsi che la Circ. 21/12/2007 n. 73, recante “Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi”, al punto 3.1.1, precisa che “Ai sensi del comma 109, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, ossia:

 

  • … [omissis]
  • compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori (articolo 8-bis, comma 4-bis del dPR n. 322 del 1998)”.

Nonostante quanto sopra riportato, sebbene non può affermarsi che i contribuenti minimi siano esclusi dallo spesometro giacché tale strumento non è regolato dal citato art. 8-bis, comma 4-bis (ormai abrogato), non si può non evidenziare che la suddetta circolare n. 73/E ha espressamente esonerato i suddetti contribuenti minimi da un adempimento (gli elenchi clienti e fornitori) che, per le ragioni suesposte, appare molto simile all’odierno spesometro. È auspicabile, dunque,con riguardo agli ultimi due temi trattati (soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti e contribuenti minimi), un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento n. 184182/2010 ha stabilito che non dovranno essere comunicate, perché monitorate dall’Agenzia con altri strumenti, le seguenti operazioni:

  • importazioni;
  • esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
  • operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Sulla base degli ultimi chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2011, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che devono ritenersi escluse dall’obbligo in esame anche le operazioni riguardanti le cessioni di immobili delle quali l’amministrazione ha notizia attraverso la registrazione degli atti, mentre devono ritenersi oggetto di comunicazione le cessioni di autoveicoli, le quali, pur essendo sottoposte al regime della pubblicità, non vengono monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Si segnala, inoltre, che l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni intracomunitarie soggette alla presentazione della dichiarazione Intrastat, in quanto le informazioni, che sono acquisite attraverso i suddetti modelli, non racchiudono gli elementi relativi alla “singola operazione” previsti dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010; inoltre dette operazioni non sono espressamente ricomprese tra quelle escluse dall’obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento n. 184182/2010.
Un’ulteriore problematica, con riferimento ai dati da fornire per ogni operazione pari o superiore al limite di 3.000 euro, attiene all’anno di riferimento. In particolare, nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 2010, è espressamente chiarito che occorre fare riferimento alla data di annotazione nei registri IVA di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 o, in mancanza, al criterio generale di effettuazione dell’operazione stabilito dall’art. 6 del relativo decreto. Ciò significa che le fatture differite, emesse in presenza di un documento di trasporto e per le quali, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, rileva il momento di effettuazione dell’operazione, così come le fatture ad esigibilità differita, emesse nei confronti dello Stato, per le quali, ai fini dell’esigibilità dell’imposta, rileva il momento del pagamento, dovrebbero essere inserite nella comunicazione relativa all’anno cui si riferisce la data di registrazione della fattura e non all’anno cui si riferisce la data della fattura.

Autore: Massimo D’Amico – Centro Stud CGN