La Comunicazione dati IVA da presentare entro il prossimo 28 febbraio e la novità disposta con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011

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Il modello Comunicazione dati IVA è previsto dalla normativa comunitaria al solo fine di ottemperare al calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario e costituisce un’anticipazione dei dati complessivi che lo stesso soggetto dovrà poi fornire dettagliatamente nella Dichiarazione annuale.
Come disposto dal’art. 252, par.1 della Direttiva 2006/112/CE, tale modello deve essere presentato entro due mesi dalla scadenza del periodo fiscale; pertanto, per i contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, entro la fine del mese di febbraio.
La C.M. 6/2002 specifica che l’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 Euro), senza possibilità di rettifica o di integrazione; eventuali errori possono essere corretti solo in sede di presentazione della Dichiarazione annuale.

 

Sono soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione dati tutti i titolari di partita IVA esercenti attività di impresa o di arti e professioni, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA.
Sono invece esonerati:

  • i soggetti persone fisiche con un volume d’affari uguale o inferiore a Euro 25.000,00
  • lo Stato e gli Enti pubblici
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • i soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma
  • i soggetti di cui all’art.74 TUIR
  • gli agricoltori in regime di esonero
  • l’imprenditore individuale con affitto di unica azienda
  • i soggetti residenti in Stati UE che si avvalgono del “rappresentante leggero” e che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza l’obbligo di pagamento dell’IVA
  • i soggetti che effettuato solo operazioni esenti
  • i soggetti in regime 398/91
  • i giornalai e i tabaccai
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinquies DEL dpr 633/72 (in quanto esonerati dagli obblighi IVA) e cioè gli operatori non comunitari che esercitano attività di e-commerce e che effettuato servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE
  • i contribuenti minimi di cui alla Legge 244/2007
  • i soggetti a credito d’imposta che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio

Al fine di eliminare la disparità creatasi concedendo la facoltà di presentazione della Dichiarazione annuale autonoma ai soli contribuenti a credito, è intervenuta l’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare n. 1 dello scorso 25 gennaio concede a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla posizione creditoria o debitoria, la possibilità di presentare la Dichiarazione annuale sganciata da Unico.
Pertanto, anche i soggetti passivi con IVA annuale a debito potranno beneficiare di tale facoltà
In tal caso, però, l’Agenzia stabilisce che il saldo annuale a debito dell’imposta dovrà essere corrisposto il 16 marzo, o in un’unica soluzione ovvero rateizzando tale importo con la maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile per ciascuna rata successiva la prima (massimo nove rate). Ciò comporta che i soggetti passivi IVA che presentano in forma autonoma la Dichiarazione annuale a debito non potranno avvalersi della possibilità di effettuare il versamento entro le scadenze previste per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN