730: Correggere l’errore commesso in dichiarazione, la giurisprudenza dice sì al termine lungo. Il fisco resta fermo sulle sue posizioni

Il contribuente che commette a proprio danno un errore in dichiarazione, per esempio indicando oneri deducibili per un importo inferiore rispetto a quelli effettivi, o un reddito superiore rispetto a quello reale, può rimediare all’errore commesso?

La giurisprudenza tributaria non nutre dubbi al riguardo (cfr. per tutti sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 15063/2002): le dichiarazioni tributarie possono essere rettificate entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata anche nelle ipotesi favorevoli al contribuente.

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Le Sezioni unite della Cassazione, con la citata sentenza, hanno affermato la possibilità per il contribuente di sostituire la propria dichiarazione nel caso di un errore da cui sia derivato un carico tributario più pesante rispetto a quello che la legge gli impone.
Le motivazioni sono così sinterizzabili:

  • Non consentire tale possibilità al contribuente significherebbe rendere più gravoso il carico tributario in maniera incompatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva;
  • La natura giuridica della dichiarazione dei redditi è quella di dichiarazione di scienza. Ne deriva la possibilità di modificare la dichiarazione in ragione degli ulteriori elementi di conoscenza e valutazione in quanto la dichiarazione è parte di un procedimento volto alla determinazione dell’obbligazione tributaria.

L’agenzia delle Entrate, invece, sostiene:

  • La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni, entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata in caso di dichiarazione peggiorativa per il contribuente;
  • Se la rettifica avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo sarà possibile utilizzare in compensazione il credito nascente. Ne deriva che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere presentata entro il termini che consente l’utilizzo del credito.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che trova conferma nella recentissima sentenza n. 4776 depositata il 28 febbraio 2011 sempre della Corte di cassazione, non considera in alcun modo la distinzione operata dall’Agenzia delle Entrate, consentendo invece la possibilità di fruire del termine lungo sia in caso di dichiarazione peggiorativa che in quella a favore. Di notevole interesse sono le sentenze n. 21 del 26 gennaio 2011 della CTP di Milano che ha ammesso la possibilità di emendare la dichiarazione nel termine lungo per indicare perdite non riportate nel modello originario, e la n. 116 del 28 ottobre 2010 della CTR Puglia per far valere dei crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva stabilisce la fruibilità degli stessi solo se riportati in dichiarazione.
In conclusione, se il contribuente volesse operare una rettifica di una dichiarazione già presentata potrà operare come segue:

  • Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione non sia ancora scaduto, potrà operare una dichiarazione correttiva che sostituirà la precedente.
  • Se la dichiarazione è a favore del contribuente, non verranno applicate le sanzioni;
  • Se la dichiarazione è a sfavore del contribuente, verranno applicazione le sanzioni in misura ridotta.
  • Nel caso in cui il termine sia già scaduto, potrà presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. La dichiarazione integrativa sostituirà la precedente.
  • Se la dichiarazione è a favore del contribuente, non verranno applicate le sanzioni;
  • In caso contrario, verranno applicate le sanzioni:
  • In misura ridotta, se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo;
  • In misura piena, se la presentazione avviene oltre il suddetto termine. Quest’ultima ipotesi è da ritenersi teorica in quanto al contribuente, in assenza di vantaggi, non converrà emendare la dichiarazione.

Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN