Gli Enti non profit e il 5 per mille: ammissione ai benefici e trattamento contabile

Con la Sentenza n. 202 del 18 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha esplicitamente escluso che il 5 per mille sia un’entrata tributaria e quindi un’erogazione di contributo pubblico, in quanto lo Stato, in questo caso, funge solo da mandatario a corrispondere agli Enti beneficiari le somme destinate dai contribuenti. Costituisce quindi un contributo di natura istituzionale, inquadrabile tra le erogazioni liberali in denaro.

Affinché il contribuente possa esercitare la sua scelta in dichiarazione, l’Ente al quale va devoluto il 5 per mille deve essere iscritto nell’elenco di soggetti ammessi al beneficio, tramite la presentazione di una domanda da inviare ogni anno telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Possono essere ammessi al beneficio:
1. Enti di volontariato:

  • Onlus (art. 10 DLgs 460/97) e le Onlus di diritto
  • Associazioni di promozione sociale (art.7 c. 1,2,3 e 4 L. 383/2000)
  • Associazioni riconosciute che operano senza fine di lucro esclusivamente o permanentemente nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, ecc.

2. Enti della ricerca scientifica e dell’Università
3. Enti di ricerca sanitaria
4. Comuni di residenza
5. Associazioni Sportive Dilettantistiche
Queste ultime devono:

  • essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI
  • essere iscritte nel registro del CONI
  • essere affiliate ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
  • avere il settore giovanile e svolgere prevalentemente avviamento e formazione allo sport di ragazzi fino ai 18 anni, di persone di età superiore a 60 anni, di persone svantaggiate dal punto di vista fisico, economico, psichico, familiare, sociale.

La Circolare 56 del 10.12.2010 stabilisce che i soggetti destinatari della quota del 5 per mille sono esclusivamente gli Enti di diritto privato (comprese Associazioni e Fondazioni) che sono in possesso del riconoscimento della personalità giuridica. Essere privi di tale riconoscimento comporta l’esclusione dal beneficio

Per accedere ai benefici, gli Enti di cui sopra devono presentare domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.
La domanda va trasmessa ogni anno in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, ecc.).
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda. La ricevuta contiene un avviso che segnala l’eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe tributaria. Solitamente entro il mese di maggio di ogni anno l’Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito un elenco degli enti ammessi al beneficio e successivamente rende noti gli importi per ciascuno di essi.
I legali rappresentanti degli enti dovranno poi spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione, allegando una copia del documento d’identità.
Il mancato rispetto dell’invio della dichiarazione entro il termine stabilito (30/06) comporta la decadenza dal beneficio.

Trattamento contabile
Per l’Ente, tali importi devono essere imputati tra i proventi dell’esercizio in cui sono stati effettivamente incassati (principio di cassa), ovvero in cui si acquisisce il diritto a riceverle (principio di competenza).
Non è ammessa l’imputazione dell’importo a diretto incremento dei fondi che concorrono a formare il patrimonio netto del bilancio d’esercizio dell’ente non profit.

 

Rendicontazione del contributo
Il contributo del 5 per mille deve essere obbligatoriamente rendicontato dall’Ente che lo riceve;

  • se l’importo del contributo stesso è superiore a euro 15.000, il documento deve essere inviato al Ministero competente entro 30 gg.
  • se l’importo del contributo è inferiore a euro 15.000, il documento deve essere inviato al Ministero competente entro un anno dalla ricezione del contributo.

In ogni caso, nel rendiconto devono essere indicati in modo chiaro e trasparente le modalità di impiego dell’importo ricevuto e la destinazione, ed accompagnato da una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicandone il costo suddiviso per le principali voci di spesa.
La conservazione è obbligatoria per gli Enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 15.000 euro fino a quando non è divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto si riferisce.
La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo ed il successivo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN
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