Il divieto di compensazione dei crediti per ruoli non pagati: i chiarimenti esposti nella Circolare n. 13/E del 11 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate.

In base a quanto stabilito dall’art.31 del D.L. 78/2010, dal 1 gennaio 2011 è vietato utilizzare in compensazione orizzontale crediti d’imposta in presenza di debiti iscritti al ruolo di ammontare superiore a euro 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Con la Circolare n. 13/E dello scorso 11 marzo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente Circolare n.4/E del 15 febbraio 2011, fornisce ulteriori chiarimenti, specificando nel dettaglio i crediti e i debiti d’imposta per i quali opera il divieto di compensazione:

  • i crediti sono quelli relativi alle imposte dirette, all’IVA, alle altre imposte indirette, alle addizionali IRPEF e all’IRAP, mentre sono esclusi i tributi locali e i contributi previdenziali ed assistenziali;
  • i debiti comprendono anche le ritenute alla fonte relative ad imposte erariali a titolo di acconto o di imposta, l’imposta di registro, gli importi accessori, quali sanzioni, interessi, mora, aggi, collegati al ruolo e le spese rimborsabili all’agente della riscossione, mentre sono esclusi tutti i contributi e tutte le agevolazioni erogati come credito d’imposta.

 

Il divieto alla compensazione è causato da debiti iscritti al ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, cioè per i quali è trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Nella predetta Circolare, l’Agenzia afferma che il divieto vige per tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data della notifica che potrà, quindi, essere anche anteriore al 1 gennaio 2011. Aggiunge, inoltre, che non è rilevante la distinzione tra ruolo ordinario o straordinario e tra iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o provvisorio.

La compensazione, da effettuarsi entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, è possibile:

  • per le imposte iscritte al ruolo per cui è stata concessa la sospensione;
  • per le imposte iscritte al ruolo per cui è stata concessa la rateazione, se le rate vengono puntualmente pagate. Se ciò non avviene, è necessario distinguere se il mancato pagamento riguarda:
  • una sola rata, e in questo caso il contribuente non decade dal beneficio e la rata scaduta verrà considerata per la soglia dell’importo di euro 1.500,00;
  • la prima rata o due rate successive, e in questo caso il contribuente decade dal beneficio della rateazione e tutto l’importo del debito residuo verrà considerato per la soglia dell’importo di euro 1.500,00;
  • per le imposte iscritte a ruolo relative a soggetti falliti, maturate prima dell’apertura del fallimento e relativamente alle compensazioni tra crediti e debiti formatisi nel corso della procedura.

Il limite alla compensazione di euro 1.500,00 è assoluto e quindi, il contribuente che ha un credito superiore al debito iscritto al ruolo non potrà utilizzare in compensazione i crediti disponibili se prima non estingue il debito scaduto.

Per la determinazione del limite di euro 1.500,00 bisognerà far riferimento agli importi che risultano scaduti al momento del versamento.

Visitando il sito di Equitalia Spa o recandosi agli sportelli degli agenti della riscossione, è possibile verificare la propria posizione debitoria.

Si ricorda che, nel caso vi siano più cartelle con scadenze ed importi diversi, rileva il totale complessivo scaduto esistente alla data del versamento.

Il debito erariale iscritto al ruolo (e i suoi oneri accessori) può essere corrisposto direttamente all’agente della riscossione, con pagamento parziale o con compensazione.

In quest’ultimo caso deve essere utilizzato il modello F24 Accise, riportando il codice tributo RUOL, istituito lo scorso 21 febbraio dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.18. Eventuali errori nell’indicazione del codice tributo non potranno essere corretti, in quanto trattasi di errori che incidono sostanzialmente sull’azione di controllo.

Se il contribuente effettua un pagamento parziale del ruolo, deve preventivamente comunicare all’agente della riscossione le imposte che intende estinguere, tranne nel caso in cui il contribuente versi l’intera somma dovuta, in parte con compensazione e in parte con altra modalità.

Permane, ovviamente, l’obbligo di rispettare quanto stabilito dal D.L. 78/2010 sulla compensazione dei crediti IVA.

Come precedentemente affermato, il divieto sussiste per le sole compensazioni orizzontali e pertanto rimane valida la compensazione c.d. “verticale”, e cioè quella posta in essere nell’ambito dello stesso tributo (es. IVA su IVA).

Il mancato rispetto del divieto di cui trattasi comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti al ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato, in contrasto con quanto stabilito dall’art.31 del D.L. 78/2010.

La stessa Agenzia, nella Circolare 13/E, riporta alcuni esempi per l’applicazione delle sanzioni che sostanzialmente portano alle seguenti conclusioni:

  • qualora il 50% del debito iscritto al ruolo e scaduto sia inferiore dell’importo indebitamente compensato, la sanzione sarà pari al 50% del debito iscritto al ruolo;
  • qualora il 50% del debito iscritto al ruolo e scaduto sia maggiore dell’importo indebitamente compensato, la sanzione sarà pari al totale dell’importo indebitamente compensato.

È doveroso ricordare che, poiché l’entrata in vigore del divieto è garantita solo con la pubblicazione in G.U. del D.M. 10.02.2011, avvenuta il 18 febbraio u.s., non sono sanzionabili le compensazioni antecedenti tale data, sempre che la compensazione non abbia intaccato crediti di importo pari al debito da corrispondere.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN