Scadono il 31/03/2011 i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta del modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Tramite esso, il sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica presso cui intende ricevere i dati dei modelli 730/4, che saranno successivamente trasmessi dai Caf/professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 25 febbraio ha approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
Alcune parti sono confermate rispetto all’anno passato, altre sono state invece modificate. Vediamo nello specifico.
Il Modello è costituito da un unico prospetto suddiviso nei seguenti riquadri:
- Dati del sostituto d’imposta richiedente: nel presente riquadro si dovrà riportare il codice fiscale del sostituto d’imposta, il numero di protocollo che l’Agenzia delle Entrate ha attribuito all’ultimo Mod.770/S inviato nell’anno precedente rispetto a quello in cui è inviata la presente comunicazione, l’indirizzo di posta elettronica del sostituto (o in alternativa il numero di cellulare);
- Comunicazione sostitutiva: si tratta di una novità introdotta quest’anno. Nel caso in cui il sostituto d’imposta intenda variare uno o più dati, già comunicati nell’anno 2011, nel presente riquadro dovrà indicare il numero di protocollo attribuito alla comunicazione inviata in precedenza e che si intende sostituire;
- Quadro A: nel presente quadro il sostituto d’imposta richiede che i dati dei mod.730/4 siano resi disponibili presso la sua utenza telematica. La sua compilazione è alternativa alla compilazione del quadro B ed è suddiviso in due sezioni: la sezione I riservata ai sostituti che hanno un numero di percipienti non superiore a 20 e sono abilitati al servizio Fisconline, la sezione II riservata agli utenti abilitati al servizio Entratel. Poiché negli anni passati si erano prodotti errori di abbinamento tra il codice sede e il codice fiscale del sostituto, da quest’anno per ovviare a tali inconvenienti sono stati rimossi i righi in cui indicare tali codici. Il sostituto può comunque attribuire diversi codici sede con apposita indicazione nel CUD e successivo riporto nel 730 e nel 730/4;
- Quadro B: la compilazione del presente quadro è ovviamente alternativa a quella del quadro A. Tramite la compilazione del quadro B i sostituti possono chiedere che i dati dei modelli 730/4 siano resi disponibili, anziché presso la propria utenza, presso quella di un intermediario scelto;
- Revoca della comunicazione: in questa sezione si potrà richiedere la revoca dalla comunicazione precedentemente trasmessa. La revoca potrà essere richiesta esclusivamente nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia cessato l’attività e dunque abbia perso la qualifica di sostituto d’imposta;
- Firma della comunicazione da parte del sostituto e Impegno alla presentazione telematica del modello non presentano ovviamente novità, mentre la sezione Delega del sostituto dovrà essere considerata sono nel caso di compilazione del quadro B.
L’unica modalità di trasmissione consentita è quella telematica, utilizzando l’apposito prodotto informatico “Comunicazione 730/4 2011” reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella versione 1.0.0 del 28/02/2011.
Il modello deve essere compilato e presentato da tutti i sostituti d’imposta che intendono conoscere i dati dei modelli 730-4, per la liquidazione dell’esito finale dei 730 dei loro dipendenti. Tale adempimento riguarda anche i sostituti d’imposta che hanno presentato tale comunicazione negli anni scorsi.
Restano esclusi dalla compilazione e presentazione del presente modello di comunicazione i seguenti sostituti d’imposta:
- Inps;
- Mef;
- Inpdap;
- Ferrovie dello Stato Spa;
- Poste Italiane Spa.
L’esclusione di tali grandi sostituti d’imposta, i quali ricevono sui propri siti i risultati contabili, è studiata al fine di “evitare un eventuale pregiudizio alle operazioni di conguaglio nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati”. Infatti, come recita il Provvedimento del 25 febbraio, “l’elevato numero di attori coinvolti nel flusso informativo, la mole dei dati trattati e la tempistica per l’effettuazione dei vari adempimenti, richiede, necessariamente, ancora una fase di graduale attuazione”, che porta a ritenere conveniente la momentanea esclusione dei grandi sostituti d’imposta sopra citati.
Autore: Giovanni Fanni – Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
http://www.studiofanni.net/