In questo articolo esaminiamo brevemente il trattamento fiscale della produzione elettrica con fonti fotovoltaiche da parte di società e imprenditori agricoli. Questi casi si stanno moltiplicando in questi anni a causa dell’incremento dei costi dell’energia elettrica e alla disponibilità di nuove tecnologie, facendo progredire la differenziazione delle fonti energetiche verso uno sviluppo ecosostenibile.
Ambito oggettivo
L’art.1 del D.Lgs. 387/03 definisce quali fonti energetiche rinnovabili quelle eolica, solare, geotermica, da moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; il successivo art.2 c.1 lett. c) definisce l’energia prodotta da fonti fotovoltaiche quale fonte rinnovabile non programmabile.
L’art.2 D.M. del 19/02/2007 definisce invece quale impianto o sistema solare fotovoltaico “un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici …, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata ed altri componenti elettrici minori”.
Ambito soggettivo
Si definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività e le attività loro connesse:
- coltivazione del fondo
- silvicoltura
- allevamento di animali
Sono sempre considerate attività connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali, effettuate da imprenditori agricoli e le prestazioni di servizi rese dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzo prevalente delle attrezzature o delle risorse dell’impresa, utilizzate ordinariamente nelle attività principali.
Con la Circolare 32/2009, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento agli impianti fotovoltaici, stabilisce che si considerano produttivi di reddito agrario i primi 200 Kw di potenza prodotti, alla condizione che il proprietario sia un imprenditore agricolo, in quanto l’attività è considerata attività connessa.
Per la parte eccedente i 200 Kw, l’Agenzia dispone che si avrà produzione di reddito agrario rispettando uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, così come definiti dall’art.2 del D.M. 19/02/2007 e realizzati su strutture esistenti
- entro il limite di 1 Mw per azienda, per ogni 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola
- il volume d’affari dell’attività agricola, escluso quello derivante dalla cessione di energia fotovoltaica, deve essere superiore a quello che deriva dalla cessione dell’energia eccedente i 200 Kw, senza tener conto gli incentivi erogati per la produzione dell’energia stessa
Pertanto, la produzione e cessione di energia fotovoltaica è tassata come reddito agrario sia per i primi 200 Kw sia per la parte eccedente, purché si tratti di imprenditore agricolo o di società agricola di cui al D.Lgs. 99/04 e nel rispetto dei punti a, b e c.
Nel caso in cui uno dei tre requisiti sopra descritti non sia rispettato e vi sia il superamento della soglia di produzione dei 200 Kw, si verifica che:
- l’imprenditore agricolo persona fisica produce, per la parte eccedente, reddito d’impresa determinato secondo le regole ordinarie
- la società agricola ex D.Lgs. 99/04 perde il requisito dell’esclusivo esercizio di attività agricola e pertanto tutto il reddito prodotto è determinato nei modi ordinari analiticamente
Ai fini IRAP, i redditi prodotti ordinariamente scontano l’aliquota del 1,9% in caso di attività connessa; scontano invece l’aliquota del 3,9% in caso di superamento del limite dei 200 Kw con conseguente produzione di reddito d’impresa.
Ai fini IVA, la produzione di energia da impianti fotovoltaici non rientra tra quelle soggette al regime agricolo di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in quanto l’energia non è inclusa nella Tabella A, parte I allegata al DPR 633/72.
Pertanto sarà applicata l’IVA ordinaria del 20%; per le cessioni di energia per usi domestici, di imprese estrattive, agricole e manifatturiere l’IVA scende al 10%.
Per la cessione di energia fotovoltaica, l’imprenditore agricolo dovrà tenere contabilità IVA separata, ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72.
Gli incentivi applicabili, alternativi tra loro, sono:
– certificati verdi (titoli che attestano la produzione di energia pulita); nel caso il cedente sia un soggetto che determina reddito agrario, la cessione rientra nel reddito catastale e non produce alcun altro reddito; nel caso il cedente determini reddito d’impresa questi determineranno plusvalenza ai sensi dell’art.86 del TUIR. La cessione dei certificati verdi, ai fini IVA, sconta l’aliquota del 20%.
– tariffe incentivanti (previste dal D.Lgs. 387/03 al fine di remunerare l’imprenditore che ha costruito l’impianto, con durata massima di venti anni); in questo caso il reddito è classificabile quale reddito agrario. Nel caso tale limite venga superato, gli importi percepiti sono classificati come contributi c/esercizio ai sensi dell’art. 85 TUIR e quindi assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%, per la parte eccedente; gli importi sono esclusi dall’IVA in base all’art.2 c.3 lett. a).