Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati “non residenti” coloro che presentano entrambe le seguenti condizioni:
- non sono iscritti nella anagrafe della popolazione per almeno 183 giorni (184 se anno bisestile)
- non hanno nel territorio dello Stato né il domicilio, né la residenza.
Questi contribuenti sono obbligati al versamento delle imposte allo Stato italiano se hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia, salvo eventuali eccezioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Stati.
Eccezioni:
- per trasferimento all’estero temporaneo di durata non superiore all’anno
- per trasferimento all’estero di dipendenti dello Stato per motivi di servizio
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sono considerati residenti nel territorio italiano, salvo prova dimostrata del reale trasferimento all’estero.
Domicilio fiscale
Il dato (da compilare nel frontespizio della dichiarazione) è un dato necessario all’Amministrazione finanziaria per il controllo delle dichiarazioni.
I contribuenti residenti all’estero hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito; se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è prodotto il reddito più elevato.
Coloro che, invece, risiedono all’estero per forza di rapporti con la pubblica amministrazione o residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
Codice Fiscale
Il residente all’estero deve richiedere il Codice Fiscale per sé e per i propri familiari a carico. Il Codice Fiscale può essere richiesto tramite i Consolati italiani all’estero.
OBBLIGHI FISCALI
Il contribuente residente all’estero deve:
1. presentare la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF/IRAP/IVA e versare le relative imposte (compresa ICI e TARSU)
2. presentare la dichiarazione di Successione, con il pagamento delle relative imposte, se dovute.
I redditi tassabili ai fini IRPEF, salvo quanto disposto dalle Convenzioni, sono:
- attività di lavoro dipendente
- attività di lavoro autonomo, impresa, ecc.
- pensioni e assegni assimilati
- fabbricati e terreni ubicati in Italia
- redditi di capitale e diversi di natura finanziaria
I soggetti non residenti hanno l’obbligo di versare anche le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, nel caso in cui, per l’anno di riferimento, sia dovuta IRPEF.
Particolarità:
Quadro RB – Deduzione per abitazione principale: il contribuente residente all’estero, proprietario di un immobile ad uso abitativo nello Stato italiano, non può usufruire della deduzione prevista per l’abitazione principale.
Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati: i contribuenti residenti all’estero devono dichiarare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti in Italia. Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione:
– redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione (con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia)
– redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito sia in Italia che all’estero (con diritto di rimborso nello Stato di residenza delle imposte pagate in Italia)
– redditi percepiti dal residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata Convenzione che prevede la tassazione del reddito solo in Italia.
È comunque necessario consultare sempre la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e lo Stato estero.
Quadro RE – Redditi da attività professionale: se non esiste Convenzione, tali redditi sono imponibili in Italia; se esiste Convenzione, sono imponibili in Italia se l’attività viene svolta con sede fissa nello Stato italiano, per la porzione di reddito attribuibile a tale sede; se non esiste sede fissa, tali redditi non sono tassati in Italia.
Modalità di tassazione:
– per compensi erogati da sostituti d’imposta, viene applicata una ritenuta d’imposta definitiva del 30%
– per compensi erogati da committenti non sostituti d’imposta vige l’obbligo di dichiarazione dei redditi.
Quadro RF-RG-RD – Redditi d’impresa: tali redditi sono imponibili in Italia, in presenza di stabile organizzazione, come specificato nella Convenzione.
Quadro RP – Spese deducibili e detraibili: non sono ammessi in detrazione/deduzione dal reddito:
– oneri e spese sostenute per i familiari
– per gli eredi di deceduti residenti all’estero, le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso
Presentazione della dichiarazione
I contribuenti residenti all’estero che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione in Italia, usufruiscono delle stesse modalità dei residenti (ufficio postale, invio telematico, uffici Agenzia delle Entrate); chi non ne ha la possibilità può inviare la dichiarazione per raccomandata, in una normale busta di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata a:
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Venezia – Via Giorgio De Marchi 16 30175 Marghera (Ve) con indicazione del Nome/Cognome/Codice Fiscale del contribuente e della dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico 20xx Persone Fisiche”
Deve essere compilata, nel Frontespizio, la Sezione relativa alla Residenza estera; la dichiarazione deve essere sempre sottoscritta dal dichiarante.