Mod. 730/2011. Detrazioni 36% e 55%: FAQ e chiarimenti

Il contribuente che stipula un mutuo o un contratto di finanziamento, con una banca o una società finanziaria, per ottenere la liquidità necessaria per far fronte agli interventi di ristrutturazione edilizia validi per il 36%, o quelli per il risparmio energetico detraibili al 55%, beneficia dell’agevolazione anche nel caso in cui sia la banca o la finanziaria ad effettuare il bonifico a nome del contribuente.

È la precisazione fornita dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte. La nota chiarisce che l’agevolazione è rilevante nell’anno di pagamento della spesa da parte della società finanziaria se questo avviene “tramite bonifico bancario o postale, dal quale risulti nella causale il nome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il versamento”. È altresì consigliabile indicare il riferimento della legge che disciplina l’agevolazione. Secondo il chiarimento fornito, quindi, non risultano essenziali ai fini del beneficio fiscale i tempi e le modalità di restituzione della somma all’ente finanziatore. Conta invece l’anno di sostenimento della spesa documentato dal bonifico della società finanziaria al fornitore della prestazione. A ben vedere, comunque, la risposta fornita dalla DRE non costituisce una deroga al principio di cassa in quanto ciò che risulta necessario è il pagamento effettuato con le consuete modalità dalla banca o società finanziaria in nome e per conto del contribuente.

Per quanto riguarda gli aspetti controversi riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica risultano utili le FAQ presenti nella sezione “Informazioni sulle detrazioni fiscali” del sito www.enea.it che di recente ha accolto alcuni nuovi quesiti.

Interessante è la risposta n. 68 nella quale viene ribadito quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 39/2010 nonché nella risoluzione n 4/2011. In tali documenti viene precisato che, in caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, la detrazione del 55% compete soltanto per le spese riferibili alla parte di edificio esistente prima dell’intervento, in quanto l’ampliamento viene considerato una “nuova costruzione” . Ne consegue che gli interventi di “efficientamento energetico” per l’intero edificio (quali ad esempio la coibentazione del tetto, la sostituzione di serramenti, la sostituzione dell’impianto termico e l’installazione dei pannelli solari) possono beneficiare del 55% soltanto per la parte di edificio esistente prima dei lavori. Il criterio di calcolo da adottare è quello della ripartizione proporzionale in base alle quote millesimali.

L’agevolazione non può comunque riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dal comma 344, in quanto, per tali interventi, occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.

Restano agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006, per i quali la detrazione è condizionata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (per es. pareti, infissi) o dei singoli impianti (per es. pannelli solari, caldaie).

Per quanto riguarda gli adempimenti e le modalità di fruizione del beneficio di cui trattasi, considerato che non vi sono novità, si riporta la risposta n. 2 tratta dal sito www.enea.it che sintetizza i tratti più significativi.

D – Per fruire delle detrazioni fiscali del 55% cosa occorre inviare all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate e come? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?

R – Innanzitutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva al Centro di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (come occorre fare con le detrazioni del 36%). Per il 55% invece la normativa vigente impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa ad Enea copia dell’attestato di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”) e una scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, in determinati contesti e per taluni interventi è possibile adottare la seguente procedura semplificata:

– nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o installazione di pannelli solari è possibile trasmettere ad Enea unicamente l’allegato F (scheda informativa semplificata);

– nel caso di sostituzione di impianti termici, è possibile trasmettere ad Enea unicamente l’allegato E.

Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l’invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell’apposita sezione del nostro sito raggiungibile dalla homepage (icona della cassetta postale). Non è previsto che l’ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell’Agenzia delle Entrate. Prova dell’avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail. All’Agenzia delle Entrate va inviata – per via telematica – una copia di quanto specificato alla FAQ 52 solo nel caso di lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al “decreto motori”).

Di grande interesse, invece, è la possibilità di chiedere più volte l’agevolazione per il 36% a condizione che i nuovi lavori siano di tipo diverso rispetto ai precedenti. È un’interpretazione estremamente favorevole per il contribuente anche in considerazione del fatto che gli immobili vengono di volta in volta ristrutturati ma mai demoliti e ricostruiti. Possiamo assumere, quindi, che il computo del limite di spesa per il 36%, pari a Euro 48.000,00 riparte da zero in caso di nuovi lavori sempre nel rispetto del limite di Euro 48.000 per anno e stesso immobile.

Per esempio, consideriamo un contribuente che nel 2009 ha pagato per un intervento di ristrutturazione Euro 42.000,00. Nel 2010 prosegue i lavori per altri Euro 10.000,00. Poi nello stesso anno sorge la necessità di altri lavori, riguardanti la medesima unità, per una spesa di Euro 45.000,00. Quel contribuente potrà fruire del beneficio nel limite di Euro 42.000 per l’anno 2009, per ulteriori Euro 6.000 per l’anno 2010 per la prosecuzione dei primi lavori, nonché Euro 42.000,00 per gli altri lavori. A livello burocratico è importante che il secondo intervento di cui si chiede l’agevolazione abbia un autonomo strumento urbanistico nonché una distinta comunicazione al Centro Operativo di Pescara.