Modello 730: la detassazione relativa a ferie e permessi non fruiti

I lavoratori dipendenti hanno potuto beneficiare della detassazione dei premi di produttività anche nel 2010. In questi casi, in mancanza dei presupposti che hanno reso possibile applicare, sia pure temporaneamente, la tassazione sostitutiva del 10 per cento, i contribuenti che presentano il modello 730 sono obbligati alla compilazione del rigo C5.

Tale compilazione e obbligatoria al fine di addivenire a una liquidazione dell’irpef corretta sommando il premio di produttività percepito nell’anno agli altri redditi posseduti dal contribuente.

La tassazione agevolata – Cenni

L’articolo 2, commi 156 e 157 della legge finanziaria del 2010 ha reso applicabile, anche per tale ultimo periodo d’imposta la c.d. detassazione sui premi di produttività e sulle somme erogate per produttività ed efficienza.

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta di tipo sostitutivo del 10 per cento in luogo della tassazione progressiva ordinaria. L’importo massimo su cui applicare questa modalità di tassazione solitamente più vantaggiosa  ammonta a euro 6.000.  Sull’importo eccedente la tassazione sarà in ogni caso quella ordinaria.

L’agevolazione è stata prevista per la prima volta dal D.L n. 93/08 e successivamente è stata prorogata per i periodi d’imposta 2009 e 2010 (da ultimo legge Finanziaria del 2010).

I presupposti

Il primo presupposto necessario per l’applicazione della tassazione sostitutiva è di tipo oggettivo e riguarda l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d’imposta precedente rispetto al 2010, cioè all’anno durante il quale sono state corrisposte le somme sottoposte a tale forma particolare di tassazione.

In particolare il contribuente deve aver conseguito nel 2009 redditi di lavoro dipendente, comprensivi delle pensioni, per un importo non superiore a euro 35.000. Ai fini della determinazione del predetto limite non si tiene conto dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non si tiene conto neppure degli eventuali e ulteriori redditi posseduti dal contribuente.

ESEMPIO

  • Redditi di lavoro dipendente euro 25.000;
  • Redditi da fabbricati euro 3.000;
  • Redditi assimilati al lavoro dipendente euro 6.000;
  • Redditi diversi euro 10.000.

Nel caso di specie il reddito complessivo lordo ammonta a euro 44.000, ma è applicabile la tassazione sostitutiva in quanto il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2009 non ha superato l’importo massimo di euro 35.000.

È possibile, però, che il sostituto d’imposta che ha erogato i redditi nel 2009 sia diverso  rispetto a quello che ha erogato il premio di produttività nel 2010. Sorge quindi la necessità, ove sia superato il limite massimo di euro 35.000,  di intervenire nel modello 730 applicando la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva.

Il secondo presupposto è ancora di tipo oggettivo e riguarda l’erogazione di somme sempre corrispondenti a incrementi di produttività. In mancanza di tale incremento, le erogazioni avvenute nel 2010 devono essere state assoggettate a tassazione ordinaria.

A titolo esemplificativo, possono costituire oggetto di tassazione agevolata i seguenti elementi della retribuzione:

 

  • i compensi erogati per periodi di ferie e/o permessi non fruiti entro i limiti stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • i premi presenza;
  • i premi erogati in caso di raggiungimento della riduzione degli infortuni in azienda;
  • le indennità o maggiorazione turni;
  • le indennità aggiuntive a condizione che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
  • i premi su vendite;
  • i premi stabiliti dal Ccnl, laddove riferiti ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa.

 

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a più riprese soprattutto per fornire chiarimenti sul concetto di “incremento di produttività'”. In particolare secondo la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008 il regime di tassazione agevolata è applicabile anche alle indennità o maggiorazioni di turno o comunque alle maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni. Infatti, secondo il citato orientamento di prassi “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.

La tassazione sostitutiva è applicabile non solo laddove l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e un più ampio schema di turnazione che deve dare luogo a incrementi di produttività non necessariamente nuovi o innovativi rispetto al passato.

Possono costituire oggetto di agevolazione anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate a incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o di altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa.

Ulteriori e significativi chiarimenti sono stati forniti con la Circolare n. 47/E emanata il 27 settembre 2010 dall’Agenzia delle entrate.  Il documento di prassi effettua una distinzione tra le somme erogate nel 2008 e quelle erogate nel 2009 e nel 2010. In particolare, viene ricordato che le prestazioni  lavorative rese oltre l’ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni solo per l’anno 2008, sulla base dell’originaria formulazione normativa di cui all’art. 2 del D.L. n. 93/2008.

Invece, negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano l’applicazione dell’imposta sostitutiva agli straordinari non sono state prorogate. Pertanto, tale modalità di tassazione non può applicarsi all’ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

In base alla normativa applicabile per il 2010 lo straordinario oggetto di agevolazione è solo quello per il quale sussiste “un vincolo di correlazione con i parametri di produttività”.  Tale vincolo può sussistere sia nel caso dello straordinario c.d. forfetizzato, cioè reso da dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per altre tipologie di straordinario.

Per quanto riguarda la prova sarà la medesima azienda a certificare il nesso tra il lavoro straordinario e l’incremento di produttività. Sarà dunque rilasciata un’attestazione che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.  In particolare, la Risoluzione n. 130/E del 2010 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che la predetta attestazione risulta apposta nelle “Annotazioni” del modello CUD 2011.

 

Il Modello 730

 

Gli importi assoggettati a tassazione sostitutiva si desumono direttamente dal campo 93 del modello CUD 2011. Invece, la ritenuta operata nella misura del 10% è indicata in corrispondenza del successivo punto 94.

 

È possibile, però, come già ricordato, che il premio di produttività sia stato corrisposto nel 2010 da un datore di lavoro diverso rispetto a quello che ha erogato il reddito nel periodo d’imposta 2009.

 

In questo caso il reddito di lavoro dipendente conseguito nel periodo d’imposta 2009 potrebbe aver superato il limite massimo di euro 35.000. Conseguentemente il contribuente non aveva titolo per beneficiare della tassazione sostitutiva.  Pertanto in sede di redazione del modello 730 è obbligatoria la compilazione del rigo C5.

In particolare, dovrà essere indicato in corrispondenza del campo 2 l’importo già assoggettato a imposta sostitutiva, in corrispondenza del campo 3 l’imposta sostitutiva applicata dal datore del lavoro (nel 2010) contrassegnando la casella tassazione ordinaria (campo 4).

Quest’ultima indicazione è necessaria al fine di far confluire l’importo indicato in corrispondenza del campo 93 del Modello CUD 2011 nel reddito complessivo del contribuente e applicare, conseguentemente, un prelievo di tipo progressivo anche sui premi erogati per la produttività.

In pratica la compilazione del rigo C5 è obbligatoria per rettificare la precedente modalità di tassazione.

 

Nicola Forte