L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 59 del 25 maggio 2011, ha approvato di codici tributo per il versamento della cedolare secca sugli affitti introdotta e disciplinata dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle somme dovute per l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonchè dell’imposta di registro e di bollo vengono pertanto istituiti i seguenti codici tributo:
1840: Acconto prima rata dell’Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione di cui all’ Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 .
1841: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell’Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011.
1842: Saldo dell’Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazionedi cui all’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011.
Modalità operative di compilazione del modello F24
Per quanto attiene alle modalità operative di compilazione del modello F24, giova precisare che i suddetti codici tributi vengono esposti nella sezione Erario del modello ed in caso di versamento rateale della prima rata dovuta in acconto o del saldo, il campo “rateazione/regione/prov/mese rif” deve essere compilato nel formato “NNRR” dove NN indica il numero della rata ed “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione, precisa ancora la risoluzione n. 59/E, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Termini di versamento
Il primo acconto della cedolare secca dovuta per l’anno in corso (40% dell’acconto, che per il 2011 è l’85%) deve essere versato entro il termine del 6 luglio 2011 (a seguito della proroga concessa dal DPCM 12 maggio 2011), o in alternativa versata tra il 7 luglio ed il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.
La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere ulteriormente rateizzata secondo la disciplina vigente in materia di rateizzazione dell’Irpef, applicando sulle rate successive alla prima i dovuti interessi. In caso di rateizzazione della prima rata di acconto, la rata che scade il 31 luglio 2011, poiché la scadenza cade di domenica e slitta automaticamente al 2 agosto 2011, fruisce dell’ulteriore proroga al 20 agosto 2011, disposta dallo stesso DPCM 12 maggio 2011 e quindi slitta al 22 agosto 2011 poiché il 20 agosto cade di sabato.
Il secondo acconto della cedolare secca dovuto per l’anno in corso (60% dell’acconto) va versato entro la data del 30 novembre 2011.
E’ utile ricordare che se l’importo dell’acconto non supera € 257,52, il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Regime sanzionatorio
Il decreto attuativo della cedolare secca, stabilisce che alla cedolare si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi con riguardo ad accertamento e sanzioni, sebbene a queste ultime siano stabilite penalità peculiari riferite ai contratti assoggettati a cedolare secca.
L’art. 3, comma 5 del D.Lgs 23/2011, prevede che la mancata o infedele dichiarazione di un canone di locazione di immobile abitativo comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in misura raddoppiata. Ed in particolare:
Sanzione per infedele dichiarazione. Nel caso il proprietario dell’immobile dichiara il reddito da affitto assoggettato a cedolare secca in misura inferiore all’importo effettivo vengono raddoppiate le penalità previste dalla leggere per dichiarazione infedele in misura variabile dal 200% al 400% della maggiore imposta relativa.
Sanzione per omessa dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa, vengono applicate le sanzioni raddoppiate tra il 240% ed il 480% dell’imposta corrispondente ai redditi non dichiarati (è previsto comunque un minimo di € 516,00).
Nel caso non sia dovuta imposta è applicabile il raddoppio della sanzione da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.032,00.
In caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ai sensi del D.Lgs. 19 gennaio 1997 n. 218, le sanzioni si applicano in misura intera senza la riduzione ad un terzo prevista dalla norma e scatta la sanzione del 30% per omesso versamento.
Sanzione in caso di mancata registrazione del contratto di locazione abitativa. Le sanzioni previste sono quelle indirette previste dall’art. 3 comma 8: la durata della locazione viene fissata ex lege in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione volontaria o d’ufficio ed il canone fissato in importo pari a tre volte la rendita catastale.
Nel caso in cui invece un contratto di locazione sia registrato per un importo inferiore a quello effettivo si applica la nullità dei contratti di locazione non registrati.
Per i contratti in corso alla data del 7 aprile 2011, qualora la registrazione sia effettuata entro il 6 giugno prossimo questo particolare regime sanzionatorio in materia di contratti non registrati non si applica.
In conclusione, si evince come il D.Lgs. 23/2011 preveda un notevole inasprimento delle sanzioni per chi non dichiara e/o non è in regola sui redditi derivanti da locazione immobiliare. L’inasprimento della sanzioni è infatti una diretta conseguenza della diminuzione della tassazione dei redditi che derivano dalle locazioni di immobili ad uso abitativo.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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