Facciamo il punto sul… Modello 730

Con questo articolo inizio la trattazione di alcuni casi pratici che ritengo possano chiarire i vari dubbi che potrebbero sorgere in sede di compilazione del 730/2011. Nella puntata n. 1 parleremo di: scontrini parlanti, abbonamento al trasporto pubblico, acquisto lenti a contatto, spese di istruzione all’estero e di spese funebri.

SCONTRINO CON DICITURA “DISPOSITIVO MEDICO”

Nel caso in cui sullo scontrino fiscale parlante sia indicato l’acquisto di un “dispositivo medico”, tale importo può essere detratto? E’ obbligatoria la prescrizione medica?

La semplice indicazione nello scontrino della farmacia della dicitura “dispositivo medico” non è sufficiente ai fini della detraibilità della spesa in quanto in tale categoria rientrano anche dei dispositivi non detraibili, quali ad esempio pannolini per bambini.

In relazione alla detraibilità ai fini reddituali (Irpef), si rammenta che l’amministrazione finanziaria, già con la Circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, ha chiarito che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Dpr 917/86, occorre fare riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche e che il Dlgs 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/Cce, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo 1 definisce, tra l’altro, dispositivo medico «qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap … ».  Ad esempio il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanità, elenca, nell’allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale anche gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, ma non invece i pannolini per neonati.

Riteniamo tuttavia, che in presenza di prescrizione medica che identifica chiaramente i prodotti acquistati, le spese siano detraibili.

DETRAZIONE SCONTRINO CON DICITURA “RICETTA” O “TICKET”

E’ detraibile lo scontrino con dicitura “Ricetta” o “Ticket”?

Relativamente alla dicitura “ticket” presente sullo scontrino, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010) ritiene che questa soddisfi l’indicazione della natura del prodotto acquistato.

Tale dicitura, infatti, può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal Servizio Sanitario. Tutti gli altri elementi previsti dalla normativa devono essere presenti nello scontrino. Alle stessa conclusione si giunge per gli scontrini con la dicitura “Ricetta”.

DETRAZIONE SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO MEDICO

Sono detraibili le spese sostenute per il rilascio di un certificato medico?

Rientrano nella definizione di spese mediche detraibili anche le spese sostenute per visite finalizzate ad acquisire certificati di idoneità (es. certificati di idoneità per la patente di guida, per pratica sportiva, di buona e robusta costituzione, ecc.).

DETRAZIONE ABBONAMENTO ANNUO TRASPORTO PUBBLICO

Può un contribuente, in sede di compilazione del Modello 730/2011 redditi 2010, portare in detrazione gli importi pagati nel 2010 a titolo di “abbonamento annuo per mezzi di trasporto pubblici”?

L’agevolazione era prevista per le spese sostenute fino al 31.12.2009. Dal 2010, queste spese non sono più detraibili.

DETRAZIONE LENTI A CONTATTO E LIQUIDO SOLUZIONE SALINA

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto delle lenti a contatto e del relativo liquido (soluzione salina) senza prescrizione medica?

Le lenti a contatto sono considerate protesi, per cui ai fini della detrazione è sufficiente la documentazione medica o oculistica di origine che accerta la patologia alla vista.
La Circolare Ministeriale n.108/E del 03/05/1996 ha chiarito che la spesa relativa all’acquisto del liquido per le lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione, in quanto detto liquido è indispensabile per l’utilizzo delle lenti stesse che rientrano tra le protesi mediche e sanitarie.

DETRAZIONE SPESE D’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ INGLESE

Un contribuente sostiene spese d’istruzione per il figlio a carico presso l’”Anglia Ruskin University” di Cambridge. Chiediamo se la spesa è detraibile e, in caso di risposta affermativa, in che misura.

L’ Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte sull’argomento (circolare 95 del 12 maggio 2000, punto 1.5.1; circolare 101 del 19 maggio 2000, punto 8.2) precisando che «le spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani». In particolare, «ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente».

DETRAZIONE SPESE FUNEBRI PER FAMILIARE NON A CARICO

Un contribuente ha sostenuto spese per il servizio funebre della suocera. Ha diritto alla detrazione del 19%?

Le spese funebri sono detraibili con riferimento al decesso dei seguenti familiari (art. 433 del Codice Civile):

– del coniuge anche se legalmente ed effettivamente separato;
– dei figli legittimi e legittimati, naturali e riconosciuti, adottati, affidati od affiliati;
– dei discendenti dei figli;
– dei genitori e degli ascendenti più prossimi;
– dei fratelli e delle sorelle;
– dei suoceri/e;
– delle nuore;
– dei generi.

Quindi nel caso specifico, le spese funebri sostenute per la suocera sono detraibili.

Sperando di aver risolto parte dei vostri dubbi, vi do appuntamento al prossimo approfondimento.