Facciamo il punto sul…Modello 730 – Puntata n. 3

Rieccoci con la terza puntata di Facciamo il punto sul… Modello 730. Anche in questa sede analizzeremo altri casi pratici al fine chiarire sempre più i vostri dubbi di natura fiscale che potrebbero sorgere in sede di compilazione del Modello 730/2011. All’interno di questa puntata parleremo di: spese mediche sostenute per familiari non a carico, spese sostenute per anziani in casa di riposo, spese sostenute per l’acquisto di televisore per un soggetto disabile, mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale da parte del personale delle Forze armate o di polizia, soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione 36% e di redditi da attività di Bed & Breakfast.

DETRAZIONE PER SPESE MEDICHE SOSTENUTE PER FAMILIARI NON A CARICO

Un contribuente sostiene  spese mediche per la moglie fiscalmente non a carico ma portatrice di handicap. Il contribuente,  prima di detrarle sul suo modello 730, deve verificare se la moglie ha capienza IRPEF, o comunque visto che le ha sostenute lui, può detrarre le spese in ogni caso?

In linea generale non è possibile detrarre le spese sanitarie sostenute per familiari non a carico se non sono portatori di handicap. Unica eccezione è concessa per i familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. È necessario tuttavia verificare se l’invalido è affetto da patologie esenti e se le spese mediche sostenute riguardano la cura di tale patologia.

Alcune spese danno diritto all’agevolazione anche se sono sostenute nell’interesse di familiari non a carico (art. 433 Codice Civile). Vi forniamo alcuni principi generali:

  • spese sanitarie sostenute nell’interesse di soggetti affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione della spesa pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare a carico (E2);
  • spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (E15);
  • spese mediche di assistenza specifica dei portatori di handicap (E26).

Tra i documenti soggetti al visto di conformità rientrano:

  • certificazione rilasciata dall’ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo;
  • certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente ovvero autocertificazione;
  • se il familiare affetto dalla patologia esente presenta 730 o Unico, copia dello stesso che attesti che parte della spesa non ha trovato capienza d’imposta;
  • se il familiare affetto dalla patologia esente è esonerato alla presentazione della dichiarazione, autocertificazione che attesti che è appunto esonerato;
  • documenti attestanti la spesa sostenuta.

 

Quindi, alla luce di ciò, se le spese sostenute rispettano le regole di cui sopra, la spesa potrà essere detratta.

DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER ANZIANO IN CASA DI RIPOSO

Sono detraibili le spese sostenute per un anziano in casa di riposo?

Non sono detraibili le rette pagate per il ricovero di un anziano presso una struttura non ospedaliera, ovvero casa di cura o di riposo. La detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche  e/o di assistenza specifica effettuate durante il ricovero presso tale struttura. In quest’ultimo caso è necessario che nel documento rilasciato dall’istituto ed attestante l’ammontare corrisposto a titolo di retta di ricovero sia separatamente evidenziato anche l’importo relativo alle spese mediche sostenute nel periodo.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI UN TELEVISORE PER UN SOGGETTO DISABILE

Il contribuente ha acquistato a suo nome con fattura, una TV. Il figlio è disabile e gli è stata riconosciuta la Legge 104. Tale spesa,rientra tra gli strumenti che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap?

Tra i sussidi tecnico-informatici rivolti ad agevolare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.104/92 rientrano le spese sostenute per l’acquisto di computer, fax, modem, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse;
Relativamente all’acquisto di una tv, deve essere un medico a certificare che l’acquisto è “collegato” alla patologia del contribuente.

MUTUO CONTRATTO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEL

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE O DI POLIZIA

Un contribuente in servizio presso le Forze armate può beneficiare della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, pur essendo proprietario di un’altra unità immobiliare, della quale, tuttavia, non può disporre in modo pieno ed esclusivo, perché gravata da un diritto di abitazione a favore di uno stretto congiunto?

L’art. 66, comma 2, della legge n. 342 del 2000 prevede che la detrazione prevista per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale spetta, tra l’altro, al personale delle forze armate in servizio permanente per l’immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Conformemente a tale previsione normativa, l’istante non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento.

SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE 36% – CASO PRATICO

Lavori di riqualificazione energetica pagati tramite bonifico bancario riportante, alla voce “dati ordinante” quelli della moglie proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento, che tuttavia è fiscalmente a carico del marito. Pertanto non ha altri redditi oltre la casa posseduta. Il marito, quale familiare convivente, può usufruire dell’agevolazione?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR sono considerati familiari conviventi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. La situazione di convivenza deve sussistere al momento dell’inoltro della comunicazione al Centro Operativo di Pescara. Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione costituisca abitazione principale del proprietario e/o dei familiari conviventi mentre è necessario che i lavori stessi siano eseguiti su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza (Risoluzione N. 184/E del 12 giugno 2002 e Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004). Al fine di usufruire dell’agevolazione non è altresì richiesta l’esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nella comunicazione da inviare al Centro Operativo di Pescara, né va allegato altro documento che comprovi la convivenza. Il familiare convivente ha diritto alla detrazione della spesa in oggetto anche quando le abilitazioni comunali risultano intestate al familiare proprietario dell’immobile.

La detrazione Irpef del 36% può competere anche interamente al marito che di fatto sostiene le spese, a condizione che i documenti comprovanti i costi sostenuti siano a questi intestati (intestazione delle fatture e beneficiario detrazione nel bonifico).

REDDITI DA ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST

Un soggetto con redditi derivanti da attività di Bed & Breakfast, può dichiarare tali redditi nel 730?

Il Bed & Breakfast è un particolare tipo di attività connessa al turismo introdotta, per la prima volta in Italia, nel 1997. La sua principale caratteristica dal punto di vista fiscale sta nel fatto che non rientra nell’attività d’impresa. Non sono dunque necessarie l’apertura della partita Iva, la tenuta dei registri contabili, l’iscrizione alla Camera di commercio, eccetera.
I corrispettivi derivanti dallo svolgimento occasionale dell’attività di B&B rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, trattandosi di redditi conseguiti in relazione all’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. R.M. 13 ottobre 2000, n. 155/E, cit.).
Data la loro particolare natura, detti redditi sono costituiti, ai sensi dell’art. 71, c. 2 del D.P.R. n. 917/1986, “dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”. Non sono pertanto deducibili le spese condominiali, quelle relative alla pulizia degli ambienti, le spese di manutenzione e simili non ponendosi dette spese in stretta correlazione con l’attività svolta.
Come principio la deducibilità delle spese è ammessa solo quando sia possibile documentarne la specifica riferibilità al reddito prodotto.

Per quanto riguarda i corrispettivi, questi vanno indicati:

  • nel Modello 730, quindi in presenza di un sostituto d’imposta, al rigo D5 con codice 1. Il reddito imponibile è determinato dal corrispettivo percepito, al netto delle relative spese documentate;
  • nel Modello Unico di dichiarazione, al rigo RL14 alla voce “attività commerciali non esercitate abitualmente” (vale a dire, “occasionali” o “non professionali”).

 

Le spese sostenute per la conduzione del B&B possono essere dedotte dai ricavi nella colonna 3 del rigo D5 p nella colonna 2 del rigo RL;  l’ammontare delle spese inerenti ai proventi in oggetto non può essere però superiore a quello dei proventi percepiti in dipendenza dell’esercizio dell’attività occasionale, stante l’indeducibilità dal reddito complessivo delle eventuali perdite derivanti da tale attività (cfr. art. 8, c. 1 del D.P.R. n. 917/1986).
Qualora l’attività di B&B perda il carattere di occasionalità e diventi abituale, ancorché non esclusiva, si ha l’esercizio di una vera e propria impresa commerciale, che non soltanto sarà soggetta ad IVA, come detto in precedenza, ma avrà un diverso inquadramento ai fini delle imposte dirette, in quanto il reddito che ne deriva sarà qualificato come reddito di impresa.

Sperando di aver risolto ulteriori dubbi, vi do appuntamento al prossimo approfondimento.