Il quadro QR di UnicoPF: il calcolo del rimborso per incremento della produttività per gli anni 2008 e 2009.

L’art.2 c.1 del D.L. 93/2008 ha previsto la detassazione di straordinari e premi di produttività erogati a lavoratori dipendenti del settore privato, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo della tassazione IRPEF. L’agevolazione è stata successivamente prorogata per l’anno d’imposta 2009 dal D.L. 185/2008 e per l’anno d’imposta 2010 dall’art. 2 c. 156 della Legge Finanziaria 2010.

La tassazione agevolata è applicata, in presenza dei requisiti richiesti, direttamente dal sostituto ovvero su richiesta del dipendente.

Con la Risoluzione n. 83/2010 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno (per l’intero importo) e di lavoro straordinario percepite negli anni 2008 e 2009, precedentemente escluse dalla normativa.
I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito tali tipologie di compensi possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte corrisposte, nel caso in cui gli importi percepiti siano stati tassati nei modi ordinari, anziché ad l’imposta sostituiva.

Per l’anno d’imposta 2008 l’agevolazione, prevista per somme percepite a titolo di lavoro straordinario, supplementare o per incremento di produttività fino ad un importo massimo di euro 3.000,00, è stata introdotta dal D.L. 93/2008 per il periodo 1 luglio – 31 dicembre dello stesso anno, relativamente ai lavoratori dipendenti che nel periodo d’imposta 2007 avevano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 30.000,00.

Per il 2009, il D.L. 185/2009 ha aumentato la soglia reddituale riferita all’anno precedente, il 2008, a euro 35.000,00 ed ha aumentato l’importo massimo delle somme detassabili, portandolo a euro 6.000,00. La novità principale riguarda le somme agevolabili percepite dal contribuente che prevedevano l’esclusione del lavoro straordinario notturno e del lavoro supplementare, riconducendo così l’agevolazione al solo incremento della produttività. In questo modo i sostituti d’imposta hanno assoggettato a tassazione ordinaria le somme corrisposte per lavoro straordinario notturno e/o supplementare.

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/2010 è stato chiarito che l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% di cui al sopra citato Decreto può essere esteso anche a somme erogate a titolo di lavoro notturno, per l’intero importo, e a titolo di lavoro straordinario, purché entrambe siano correlate ad incremento della produttività.

In base a ciò, si è reso necessario adottare una procedura per consentire il rimborso delle maggiori imposte pagate dal contribuente nel periodo 2008/2009 relativamente alla somme percepite per lavoro notturno e nel periodo 2009 per le somme percepite per lavoro straordinario, in quanto assoggettate a tassazione ordinaria.
Per poter ottenere il rimborso, all’interno del modello Unico è stato inserito il nuovo quadro QR; il contribuente che compila il modello 730 compilerà il rigo F13, all’interno del quadro F.
Come specificato nella Circolare 47/2010, il datore di lavoro che a suo tempo ha erogato le somme per incremento della produttività deve indicare ai punti 97 e 99 del mod. CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e nel 2009, affinché il contribuente possa richiedere il rimborso della maggiore imposta versata.

Inoltre, il sostituto deve attestare nelle Annotazioni del CUD – codice BY – che le somme indicate nei punti 97 e 99 dello stesso sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che non ha applicato la tassazione sostitutiva.
Il rimborso non potrà essere richiesto in Unico o in 730 se il contribuente ha già provveduto a presentare istanza di rimborso, ovvero una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e 2009.
Per ottenere il rimborso, il contribuente dovrà per prima cosa rideterminare l’IRPEF e le addizionali regionale e comunale riferite agli anni 2008 e/o 2009, riducendo l’importo relativo al reddito da lavoro dipendente di quanto indicato nel punto 97 del CUD per l’anno 2008, e nel punto 99 del CUD per l’anno 2009.

Successivamente, dovrà effettuare  il confronto tra le imposte rideterminate con quelle calcolate nella dichiarazione originaria relativa al periodo d’imposta 2008 e/o 2009, per determinare il maggior credito a favore del contribuente.
Una volta calcolata l’imposta sostitutiva pari al 10% di quanto indicato nei punti 97 e 99 del CUD, dovrà essere effettuata la differenza tra l’importo del maggior credito precedentemente calcolato e l’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio di compilazione
Verdi Mario residente a Pordenone e lavoratore dipendente della ditta Pace e Bene srl, CF 00118450931, nel 2009 era in possesso di redditi da lavoro dipendente per Euro 28.000,00 e di oneri deducibili per Previdenza Complementare pari a Euro 1.500,00.
Il suo reddito netto pertanto risultava essere di Euro 26.500,00, sulla base del quale sono state calcolate le seguenti imposte:

IRPEF    (al netto delle detrazioni per lavoro dipendente)           5.627,00
Addizionale Regionale IRPEF
239,00
Addizionale Comunale IRPEF
53,00

Nello stesso anno, il datore di lavoro corrisponde al sig. Verdi Euro 1.000,00 a titolo di lavoro straordinario assoggettandoli a tassazione ordinaria.
Nel 2011 il sig. Verdi riceve un CUD dove è indicato al punto 99 l’importo di Euro 1.000,0
0.
In sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2010, il contribuente intende richiedere il rimborso delle somme già assoggettate ad imposta ordinaria e pertanto compila il quadro QR. Egli dovrà:

1- rideterminare l’IRPEF  e le addizionali regionale e comunale dell’anno d’imposta 2009, diminuendo il reddito da lavoro dipendente dell’importo indicato al punto 99 del CUD/2011:

  • 28.000 – 1.000 = 27.000 (reddito rideterminato)
  • 27.000 – 1.500 = 25.500 (reddito imponibile rideterminato)
  • 5.308                  (IRPEF ricalcolata)
  • 230                  (Addizionale  regionale ricalcolata)
  • 51                  (Addizionale comunale ricalcolata)

2- confrontare le imposte calcolate in dichiarazione per l’anno d’imposta 2009 con quelle rideterminate:

  • 5.627 – 5.308 =     319     (differenza IRPEF)
  • 239 –    230       =        9     (differenza Addizionale regionale)
  • 53 –     51            =         2     (differenza Addizionale comunale)

3- calcolare l’imposta sostitutiva, in luogo dell’ordinaria, sull’impo

rto percepito per lavoro straordinario nel 2009 ed assoggettato a tassazione ordinaria dal datore di lavoro:

1.000 x 10%  = 100

4- determinare l’importo del rimborso spettante, pari alla differenza tra le imposte ricalcolate e l’imposta sostitutiva dovuta:

(319 + 9 + 2) – 100 = 180 (rimborso spettante)

L’importo del rimborso spettante non potrà essere utilizzato in compensazione, ma costituisce un mero rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.