Sempre più spesso le aziende e gli studi professionali si dotano di siti internet dedicati per pubblicizzare la propria attività e affiancare l’uso di internet alle tradizionali forme commerciali e pubblicitarie tradizionali oppure, sempre più spesso, per ampliare l’attività stessa sul web.
Un sito web è un insieme di pagine internet correlate tra loro, visibili da chiunque, e raggiungibili tramite un indirizzo internet, che presentano una struttura ipertestuale che permettono diversi gradi di interazione (dalla semplice visualizzazione di informazioni relative all’azienda all’e-commerce).
La realizzazione di un sito web comporta il sostenimento di un investimento più o meno variabile e cospicuo, a seconda dello scopo che l’azienda o lo studio professionale intende raggiungere.
Alla luce di queste brevi premesse, appare interessante analizzare il trattamento contabile dei componenti negativi generati dagli investimenti effettuati in tale settore.
Possiamo quindi distinguere tre usi comuni di siti web, che rilevano anche agli effetti contabili e fiscali:
1) il sito e-commerce: è il tipo di sito internet che consente l’acquisto di beni e/o servizi direttamente on-line, consentendo sia la visualizzazione dell’offerta aziendale che la possibilità di acquistare beni e servizi, attraverso una piattaforma di e-commerce completa che permette la gestione di molteplici informazioni ed il trattamento di una certa quantità di dati e informazioni;
2) il sito pubblicitario: è il tipo di sito internet che permette di presentare l’offerta di beni e servizi dell’azienda, salvo poi invitare l’utente a contattare l’azienda al recapito fisico per gli acquisti;
3) il sito vetrina con contenuto meramente informativo: è il tipo di sito internet che si limita a indicare i beni e servizi forniti dall’azienda e i recapiti per raggiungerla fisicamente.
Profilo giuridico e trattamento contabile
Ai sensi dell’articolo 2575 del Codice Civile, un sito internet può essere annoverato tra le opere dell’ingegno di carattere creativo, così come il software, dato che è il risultato di una creazione intellettuale originale dell’autore.
Ora che abbiamo inquadrato giuridicamente un sito internet e definito gli usi più comuni sarà molto più semplice stabilire il corretto trattamento dei costi ai fini delle imposte dirette ed il relativo trattamento contabile.
Qualora il sito internet sia stato realizzato per sviluppare l’attività commerciale dell’azienda nel web, è evidente come il sito non potrà che appartenere al primo punto (sito e-commerce) e pertanto i costi sostenuti saranno trattati come oneri pluriennali. Ciò è dovuto al fatto che il costo di realizzazione del sito web ha la stessa natura del software e quindi costituisce un’attività immateriale dato che questo tipo di costi hanno il requisito della identificabilità e sono portatori di futuri benefici economici per l’azienda, a patto che vengano soddisfatte le condizioni per l’iscrizione tra le attività ed i costi misurati in modo attendibile.
Secondo il principio contabile OIC n. 24 gli oneri pluriennali del sito internet vanno iscritti nello stato patrimoniale tra i beni immateriali soggetti a tutela giuridica e devono essere classificati tra le immobilizzazioni immateriali nella voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell’ingegno”.
L’articolo 103 comma 1 del TUIR dispone invece che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo purché ovviamente il bene stesso partecipi al processo produttivo in modo duraturo.
Nel caso in cui il sito web si limiti ad illustrare l’azienda o i suoi prodotti e servizi (siamo nelle fattispecie descritte ai punti 2 e 3) le spese sostenute potranno essere trattate come spese di pubblicità e quindi deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Le spese di pubblicità infatti sono per definizione quelle spese sostenute per diffondere il nome e l’immagine dei prodotti dell’azienda e quindi incrementare le vendite.
In taluni casi le spese relative al sito web possono essere considerate anche spese di rappresentenza poiché aumentano la visibilità dell’azienda nei confronti dei terzi.
Regole generali e particolari tipi di costi
In linea generale i costi sostenuti per la realizzazione del sito internet vengono capitalizzati a condizione che forniscano futuri benefici economici all’azienda, che cambia così il suo modo di operare per aumentare la sua efficenza e competitività.
I costi per la preparazione dei contenuti ed il loro inserimento nei server vanno iscritti in conto economico nell’esercizio poichè la vita dei contenuti generalmente è molto breve.
Per quanto attiene invece ai costi di manutenzione e gestione del sito internet (hosting) vanno iscritti in conto economico nell’esercizio poichè sono costi operativi ricorrenti e quindi spesabili nell’esercizio.
Diversa attenzione dobbiamo prestare al costo del dominio internet. Il dominio internet è il nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web e può essere acquisito esclusivamente in concessione per l’utilizzazione e non in proprietà.
Le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno capitalizzate alla voce B.I.4 e ammortizzate come “Concessioni, licenze e simili”, mentre le altre spese sostenute in vista dell’acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali.
Nel caso in cui il dominio viene trattato come un marchio (e quindi registrato come tale), occorre rispettarne la relativa normativa. La condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità da poterlo distinguere dall’azienda.
Fiscalmente, le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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