La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E dell’11 marzo 2011 contiene alcune precisazioni circa il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, introdotto dall’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.
Con decorrenza primo gennaio 2011, “la compensazione dei crediti, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”
Il divieto in esame riguarda esclusivamente le cosiddette compensazioni orizzontali, vale a dire fra tributi di diversa natura, mentre restano escluse dal divieto le compensazioni verticali, che intervengono nell’ambito del medesimo tributo (ad esempio “IVA con IVA” o “acconti IRES con saldi IRES a credito”).
La circolare n. 13/E, ha definito alcuni aspetti, in particolare:
- Debiti e crediti interessati dalla disposizione. Rientrano le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP, le addizionali ai tributi diretti nonché le ritenute alla fonte sia a titolo di acconto che d’imposta. In deroga all’art. 17, comma 1, D.lgs. 241/97, vanno compresi altresì gli altri debiti iscritti a ruolo relativi a imposte erariali (es. imposta di registro).
- Ruoli che impediscono la compensazione. La preclusione opera nel caso sia scaduto il termine di pagamento per i debiti iscritti a ruolo e riguarda tutte le cartelle di pagamento scadute comprese quelle notificate in data anteriore al primo gennaio 2011. La norma non distingue la natura del ruolo, ciò che importa è l’avvenuta scadenza del termine di pagamento. Si precisa che è possibile la compensazione:
– entro 60 giorni dalla notifica della cartella;
– per i ruoli per i quali è stata concessa la sospensione;
– per i crediti e debiti erariali in caso di procedure concorsuali;
– per i debiti oggetto di rateazione. Al riguardo occorre tener presente che il mancato pagamento di una rata non comporta la decadenza del piano di rateazione e la sola rata scaduta verrà considerata per la verifica del limite di euro 1.500. Se invece il mancato pagamento riguarda la prima rata, oppure due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora iscritto a ruolo parteciperà al computo del limite previsto.
3. Valore e determinazione dell’importo limite di 1.500 euro. Il valore si determina al momento del versamento considerando i debiti iscritti a ruolo scaduti comprensivi non solo delle imposte ma anche degli oneri accessori (sanzioni e interessi, aggi, interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica, quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione). È consigliabile effettuare la verifica dell’importo del limite di 1.500 euro attraverso le cartelle notificate, oppure mediante l’accesso al sito di Equitalia S.p.A. consultando l’estratto conto.
4 Pagamento dei debiti scaduti. Il pagamento del debito scaduto all’agente di riscossione comporta il venir meno del divieto di compensazione. È prevista la possibilità di estinguere il debito mediante compensazione anche in modo parziale. È necessario, però, inviare una preventiva comunicazione a Equitalia delle posizioni debitorie da estinguere per fare in modo che l’ente non applichi la regola di imputazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 31 del DPR 602/73. La risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011 ha definito le modalità di pagamento: utilizzare il Modello F24-Accise, indicando nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” il codice tributo “RUOL” denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, nel campo “ente” la lettera “R”, nel campo “prov.” la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico (Tabella T2 Sigle province).
In caso di inosservanza del divieto, si applica la “… sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.”.
Ad esempio:
Nel primo caso la sanzione è pari al 50% di 6.000 euro che rappresenta l’importo iscritto a ruolo nei limiti dell’ammontare indebitamente compensato.
Nel secondo caso la sanzione doveva essere pari al 50% di 20.000 euro che rappresenta l’importo iscritto a ruolo, cioè 10.000 euro, ma la norma dispone che la sanzione non può essere superiore all’ammontare dell’importo indebitamente compensato che risulta pari a 9.000.
Va segnalato che la sanzione è inapplicabile in caso vi sia una controversia pendente (impugnazione cartella di pagamento, avvisi di accertamento, atti di contestazione, ecc.) rinviandosi così l’irrogazione della sanzione al momento della definizione della controversia.