Software in bilancio: trattamento contabile e fiscale

Chi gestisce una qualsiasi organizzazione aziendale e/o professionale, non può fare a meno,   oggi, di usare software e applicativi gestionali che semplificano il lavoro e accorciano i tempi di produzione.
Ma come va trattato dal punto di vista contabile e fiscale l’acquisto del software? E quali sono le normative di riferimento?
Con il termine software si intende l’insieme dei programmi applicativi e di sistema necessari allo svolgimento di elaborazioni elettroniche con specifiche istruzioni impartite all’hardware.
I programmi possono essere di due tipi:

  • programmi di base: sono quei software necessari per il funzionamento degli elaboratori stessi e si trovano già caricati al momento dell’acquisto dell’elaboratore (esempio il sistema operativo);
  • programmi applicativi: sono quei software che consentono all’elaboratore di ottenere specifici risultati operativi e che consentono di utilizzare le funzioni dei programmi di base per soddisfare le specifiche esigenze dell’utilizzatore (esempio un programma di contabilità).

Il software è considerato dalla giurisprudenza come opera dell’ingegno protetta dal diritto di autore e per quanto attiene alla sua contabilizzazione  occorre fare riferimento al contenuto del Principio contabile OIC n. 24 e, in particolare, occorre tenere presente che i programmi di base vengono considerati come parte integrante dell’hardware stesso  e pertanto costituiscono un bene materiale e come tale devono essere contabilizzati.
I programmi applicativi mantengono invece una loro disciplina autonoma come beni immateriali e, ai fini della loro classificazione in bilancio, occorre sapere se tali programmi sono stati acquistati da terzi oppure prodotti internamente dall’impresa o, ancora, se è stato acquistato il solo diritto di utilizzo della licenza.

Analizziamo i vari casi:

Software acquistato da terzi

Nel caso del software acquistato da terzi occorre distinguere due situazioni tipiche:

  • sono stati acquisiti tutti i diritti inerenti al software: in tal caso il costo d’acquisto (maggiorato degli oneri accessori) va iscritto in bilancio nella voce B.I.3 come “Diritti di brevetto”.  Dal punto di vista fiscale il costo di acquisizione è deducibile in misura non superiore al 50% (art. 103 c. 1 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917).
  • è stata acquistata la sola licenza d’uso: in tal caso occorre distinguere il caso della licenza d’uso a tempo indeterminato e il caso della licenza d’uso a tempo determinato.

Nel primo caso, il software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato viene a tutti gli effetti trattato come l’acquisto e quindi classificato nella voce B.I.3 come “Diritti di brevetto”.

Nel secondo caso, il costo del software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato va imputato a conto economico se il contratto di licenza d’uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico.

Se invece il pagamento è una tantum all’inizio, il costo va ammortizzato in quote costanti per tutto il periodo di durata e iscritto nella voce B.I.4 come “Concessioni, licenze e diritti simili”.

Anche in questo caso, dal punto di vista fiscale, la quota deducibile non può essere superiore al 50% del costo.

Software prodotto internamente

Il software prodotto internamente può essere tutelato e non tutelato.
Nel primo caso, se il software prodotto è tutelato dalle norme in tema di diritto d’autore, i costi relativi al software prodotto internamente vanno iscritti nella voce B.I.3 come “Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno” e il costo ammortizzato in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura.
Nel caso di software non tutelato dalle norme in tema di diritto d’autore, il costo relativo va iscritto nel conto economico nel periodo di sostenimento o, se utilizzabile per più anni, iscritto nella voce B.I.2 “Costi di ricerca e sviluppo” o nella voce B.I.7 come “Altre immobilizzazioni immateriali”.
Anche per il software prodotto internamente, la quota deducibile fiscalmente non può essere superiore al 50% del costo

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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