L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo scorso 31 gennaio il Modello UnicoPF 2011 e relative istruzioni, successivamente modificate con il Provvedimento del 22 aprile. Andiamo ora ad esaminare brevemente alcune delle novità più importanti per la compilazione dei dichiarativi relativi ai redditi 2010 con Unico Persone Fisiche 2011. In precedenza ho già illustrato le novità relative ai quadri RW e QR; analizziamone ora altre, non meno importanti.
Quadro RR – Contributo Cassa Geometri (CIPAG)
Per il Libero professionista iscritto al CIPAG, la compilazione della nuova Sezione III del quadro RR di UnicoPF 2011 è obbligatoria, sia per il contributo integrativo che per quello soggettivo, anche se gli imponibili di reddito professionale risultano a zero.
L’importo dei contributi dovuti è variabile in funzione della pozione assunta dal contribuente durante l’anno (IO, P, N1, N2) con l’obbligatorietà di assoggettamento relativamente all’intero reddito o volume d’affari prodotto, anche se l’iscrizione non riguarda l’intero anno e pertanto, come indicato anche nelle specifiche tecniche ministeriali, il periodo complessivo non potrà mai essere inferiore ai 12 mesi. Per agevolare la corretta compilazione, la Cassa Geometri fornirà al professionista la posizione giuridica ed il relativo periodo in un prospetto precompilato identico a quello dei righi di RR14/RR15, disponibile nell’area riservata del sito della Cassa.
Base imponibile del contributo soggettivo:
- Se il contribuente è soggetto alle Nuove Iniziative Produttive, (rigo RE22 col.1 barrata), il rigo RR14 col.9 non può essere inferiore a (RE21 col.2 + RE23 col.1 + RH15 col.1 + CM6 col.1 – CM9 col.1 + RL10 col.2 + RL15 col.1)
- Se il contribuente è in regime normale, il rigo RR14 col.9 non può essere inferiore a (RE23 col.1 + RH15 col.1 + CM6 col.1 – CM9 col.1 + RL1 col.2 + RL15 col.1 – RL15 col.2)
Base imponibile del contributo integrativo:
- Rileva il volume d’affari dell’attività, corrispondente all’importo indicato in VE40 col.1 della dichiarazione IVA da indicare in RR15 col.9
L’agevolazione per il professioniste consiste nella possibilità di versamento del contributo a saldo tramite il modello F24 Accise, con le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi (16/6 – 16/7 con maggiorazione dello 0,40%) e con la possibilità di compensazione del debito con eventuali crediti. È possibile, inoltre, rateizzare il contributo dovuto con le stesse modalità delle imposte sui redditi, corrispondendo così una percentuale di interesse minore (il 4%, anziché il 6%).
Per l’anno 2011 il contributo minimo deve ancora essere versato tramite il bollettino MAV intestato alla Banca Popolare di Sondrio; molto probabilmente, già dal prossimo 2012 sarà possibile il versamento con F24 Accise anche del contributo minimo.
Quadro CR – Credito d’imposta per il reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, in particolari situazioni di esigenza (ad esempio in caso di acquisto “prima casa”o in caso di sostenimento di spese sanitarie di grande entità), un’anticipazione sulle somme maturate relativamente alla propria posizione; su tali somme è applicata una ritenuta a titolo d’imposta.
Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento tramite versamenti annuali, anche periodici, che possono eccedere il limite di deducibilità pari a Euro 5.164,57. Sulle somme che eccedono tale limite è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento di fruizione dell’anticipazione, riferibile proporzionalmente all’importo reintegrato.
Il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno entro il quale è effettuato il reintegro, deve rendere una dichiarazione al fondo con la quale dispone se e quale somma debba intendersi come reintegro.
Tale importo andrà indicato nella nuova Sezione V, al rigo CR12.
Quadro CR – Credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.
La “mediazione”, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 28/2010, è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
A partire dal 21 marzo 2011 chi intende andare in causa per controversie in determinati ambiti civili deve prima tentare una mediazione. Gli ambiti sono:
- Controversie inerenti i diritti reali
- Controversie inerenti la divisione
- Controversie inerenti le successioni ereditarie
- Controversie inerenti i patti di famiglia
- Controversie inerenti la locazione e l’affitto di aziende
- Controversie inerenti il comodato
- Controversie inerenti la responsabilità medica
- Controversie inerenti la responsabilità di diffamazione a mezzo stampa o pubblicità
- Controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari
Le controversie in materia di condominio e di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali è ancora facoltativa per il 2011, divenendo invece obbligatoria dal marzo 2012.
Il soggetto che si avvale di tale procedura deve rivolgersi ad organismi riconosciuti dal Ministero della Giustizia, che possono essere sia pubblici (CCIAA, organi professionali di avvocati o commercialisti, ecc.) sia privati (formati autonomamente da gruppi di professionisti).
Senza soffermarci sulle modalità procedurali della mediazione e sui costi, è utile ricordare che, in base all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati, al contribuente è riconosciuto un credito d’imposta. In caso di successo della mediazione, il credito può essere pari ad un massimo di Euro 500,00, ridotto della metà in caso di insuccesso.
L’importo verrà comunicato al soggetto interessato dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno e dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito è utilizzabile a partire dalla data di comunicazione e pertanto, se la stessa viene recapitata in data successiva alla presentazione della dichiarazione, può essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stato comunicato.
La somma riconosciuta può essere esclusivamente utilizzata in compensazione nel modello F24, senza dar luogo a rimborso.
L’importo andrà indicato nella Sezione VI del quadro CR – al rigo CR13
Quadro RM/RT- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
Con la Legge Finanziaria per il 2010 è stato riaperto il termine per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili di proprietà delle persone fisiche (quadro RM), nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1 gennaio 2010 (quadro RT).
Possono effettuare la rivalutazione delle plusvalenze anche i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
La scadenza del versamento dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 31 ottobre 2010 nella misura del:
- 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni
- 2% per le partecipazioni non qualificate
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, con l’applicazione dell’interesse del 3% e da effettuarsi:
- entro il 31 ottobre 2010 (prima rata)
- entro il 31 ottobre 2011 (seconda rata)
- entro il 31 ottobre 2012 (terza rata)
L’imposta sostitutiva può essere versata anche cumulativamente, e cioè con riferimento ad una pluralità di terreni e partecipazioni. In questo caso, dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi il valore di ciascuna partecipazione e di ciascun terreno.
Entro la stessa data del 31 ottobre 2010 – ed ovviamente prima della vendita del terreno – deve essere effettuata la redazione ed il giuramento della perizia di stima per la rideterminazione del valore del terreno su cui applicare successivamente l’imposta sostitutiva.
La perizia giurata di stima viene effettuata da ingegneri, architetti, agronomi, geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, iscritti ai rispettivi albi per quanto concerne i terreni; viene invece effettuata da dottori commercialisti, esperti contabili e revisori contabili iscritti nei rispettivi albi per quanto concerne le partecipazioni.
È possibile rivalutare entro il 31 ottobre 2010 anche beni già oggetto di precedenti rivalutazioni, nel caso non siano ancora trascorsi quattro anni dal primo pagamento.
In tal caso è necessario calcolare l’imposta sostitutiva sull’intero valore di perizia e inoltrare istanza di rimborso per le somme già versate in precedenza, siano queste l’intero importo o singole rate.
Pertanto, nella Sezione X del quadro RM – righi da RM20 a RM22 dovranno essere indicate le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, agricoli e oggetto di lottizzazione per i quali è stata versata l’imposta sostitutiva di cui sopra (4%).
Nel quadro RT, ai righi RT46 e RT47 andranno invece indicati gli importi relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, di cui è stata versata l’imposta sostitutiva del 4% o del 2%.
Le altre novità del modello UnicoPF 2011:
Frontespizio: eliminazione della sezione “Domiciliazione per la notificazione degli atti” (il domicilio eletto a tale fine deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata):
- Quadro RB: possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%. (cedolare secca) sulle locazioni di immobili ad uso abitativo della Provincia dell’Aquila
- L’opzione viene esercitata previa barratura della relativa casella per l’esclusione del reddito da locazione dal saldo dell’imposta dovuta dal contribuente e per consentire l’applicazione dell’aliquota sostitutiva per il predetto importo.
- Quadro RP: prorogata la possibilità per tutto il 2011 di usufruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per il risparmio energetico.
- Quadro RS: usufruibilità dell’incentivo fiscale “Tremonti-tessile”.
- Quadro RW: revisione delle istruzioni di compilazione del quadro.