In seguito all’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2011, del cosiddetto Decreto Sviluppo, è stata introdotta una modifica all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 che prevede la concentrazione della riscossione nell’accertamento.
Si intende così semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti.
Avverso tale disposizione, per il contribuente, è prevista la possibilità di proporre impugnazione per sospenderne gli effetti.
Mi preme evidenziare, tuttavia, i seguenti spunti di riflessione:
- efficacia temporale degli avvisi di accertamento;
- ambito di applicazione della sospensione dell’atto;
- debenza delle sanzioni nel caso di impugnazione dell’avviso di accertamento.
Efficacia temporale degli avvisi di accertamento
Come innanzi precisato, l’art. 29 del D.L. n. 78/2010 prevede l’esecutività degli avvisi di accertamento e dei conseguenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua notifica.
Le conseguenze per il contribuente sono particolarmente gravose perché oltre all’immediata esecutività dell’atto, egli si sottopone alla pratica, prevista in caso di impugnativa dell’avviso di accertamento, di corrispondere il 50% delle maggiori imposte accertate. Al contrario, se il contribuente non fa valere le proprie ragioni presso la competente Commissione Tributaria, l’Amministrazione Finanziaria, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso, affida all’agente della riscossione il compito di dare il via alla procedura di esecuzione a danno del contribuente.
In base alle novità introdotte dal Decreto Sviluppo ricadranno nell’ambito della disciplina degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi quelli ”emessi” a decorrere dal 1° luglio e non anche “notificati” a decorrere dalla medesima data.
Con particolare riferimento, inoltre, ai tributi che convergeranno nella disciplina prevista per gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi, si specifica che la lettera a) del comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, è integrata dal Decreto Sviluppo e che sarà oggetto degli avvisi di accertamento in esame anche l’IRAP.
Ambito di applicazione della sospensione indicata dalla norma
Secondo le disposizioni previste dal legislatore, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, rubricato disposizioni sul processo tributario, in caso di richiesta da parte del contribuente della sospensione dell’atto impugnato, l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide in merito all’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica della citata istanza di sospensione.
In base a quanto disposto dalla norma, quindi, il contribuente:
- potrà richiedere, contestualmente o successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’atto notificato dall’Amministrazione finanziaria, la sospensione giudiziale da proporre alla competente Commissione Tributaria Provinciale;
- non avrà alcun beneficio derivante dall’istituto della sospensione amministrativa prevista dall’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 in quanto, in base al tenore letterale della norma, la sospensione che il contribuente può richiedere è relativa solo a quella giudizialmente prevista dal citato art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Inoltre, poiché la disposizione prevista dal decreto sviluppo fa esplicito riferimento alla sola esecuzione forzata, ne deriva che la sospensione non esplica alcun effetto con riguardo alle azioni cautelari e a quelle conservative.
In altri termini: nel caso in cui il contribuente non dovesse provvedere entro i termini di legge al pagamento dell’avviso di accertamento, non saranno precluse all’agente della riscossione le eventuali azioni cautelari (fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria) o l’avvio delle azioni conservative.
Sanzioni dovute a seguito di omesso versamento
Una importante novità introdotta dal Decreto Sviluppo riguarda la non debenza delle sanzioni nel caso in cui il contribuente decida di impugnare l’avviso di accertamento. Secondo una recente precisazione dell’Amministrazione Finanziaria, infatti, in base alle disposizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nel caso di mancato pagamento di un tributo (a eccezione di quelli iscritti a ruolo) è dovuta la sanzione nella misura del 30% dell’importo non versato.
In altri termini, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente non versi il 50% delle somme accertate, è dovuta egualmente la suddetta sanzione ancorché avesse impugnato l’atto.
Secondo il legislatore, invece, non sono dovute le sanzioni per omesso versamento in relazione alle somme contenute nell’avviso di accertamento se il contribuente ha impugnato l’atto entro i termini previsti per la proposizione del ricorso