Tema di particolare interesse anche in campo di ISEE è la detassazione delle somme erogate ai dipendenti per il c.d. “incremento della produttività”, ai sensi del Decreto Legge 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009.
L’agevolazione fiscale, consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l’incrementi di produttività (art. 2 D.L. n. 93/2008), è stata prorogata dal D.L. n. 185/2008 con riferimento al solo art. 2 comma 1 lettera c), avente per oggetto esclusivamente la fattispecie agevolabile.
Nell’estendere tale beneficio alcun riferimento però è stato fatto ai commi successivi dello stesso articolo, in particolare al comma 2 avente per oggetto la rilevanza di tali somme ai fini ISEE.
A fronte di dubbi interpretativi circa la proroga dell’esclusione di tali redditi dalla determinazione del reddito complessivo ai fini ISEE anche per periodi successivi al 2008, L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a riguardo con propria circolare, la n. 20 del 13 maggio 2011.
L’A.E. sulla base di “una interpretazione logico-sistematica, ritenendo che in assenza di una espressa disposizione di senso contrario si debbano ritenere prorogate per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione anche le disposizioni contenute nei successivi commi anche se non richiamati in sede di proroga in quanto necessarie a definire la disciplina e la portata dell’agevolazione stessa”, ha ribadito con precisione e chiarezza la non influenza di tali somme nella formazione del reddito complessivo per la determinazione dell’ISEE.
Considerando che il limite iniziale di esclusione è stato successivamente elevato per gli anni 2009, 2010, 2011 da 3.000 a 6.000 Euro, l’ammontare delle somme detassate che non concorrono al reddito complessivo ai fini ISEE dovrà pertanto essere determinato nel rispetto del limite vigente nelle diverse annualità.
Nella medesima circolare l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato inoltre che, così come previsto dall’articolo 2 comma 2 del DL. n. 93/2008, tale limite di reddito sia comunque l’importo massimo di esclusione applicabile, sia nel caso in cui la situazione economica equivalente sia determinato in capo al singolo percipiente, sia nel caso in cui debba essere determinata in capo all’intero nucleo familiare. Pertanto qualora più componenti del nucleo fruiscano di tale agevolazione l’importo che non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini ISEE sarà considerato con riferimento al limite massimo di 6.000 Euro.
In conclusione, l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% sui c.d. “incrementi della produttività”, nei limiti sopra citati, produce anche effetti favorevoli per il contribuente nel calcolo del suo indicatore ISEE.