Secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutte le aziende con dipendenti.
La normativa stabilisce che al termine del processo valutativo, il datore di lavoro debba obbligatoriamente redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.
Questo contiene tutte le informazioni inerenti alla valutazione: una relazione sui rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, ecc.
Nel caso delle piccole e medie imprese, è evidente come tale adempimento possa risultare particolarmente gravoso per quanto riguarda il tempo impiegato e, soprattutto, gli eventuali costi sostenuti per il suo espletamento.
Per venire incontro all’esigenza di semplificazione di tali procedure per le piccole e medie aziende e per le microimprese, il legislatore ha stabilito che nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori il Documento di Valutazione dei Rischi possa essere sostituito da un’Autocertificazione, con la quale il datore di lavoro attesta di aver provveduto a valutare tutti i rischi presenti in azienda.
E’ necessario, però, che i datori di lavoro che optano per l’autocertificazione siano a conoscenza di tre punti fondamentali:
1) Anche se l’azienda non ha più di 10 dipendenti non può ricorrere all’autocertificazione qualora la propria attività riguardi:
- aziende industriali a rischio di incidente rilevante (di cui all’art. 2 d.lgs. 334/1999);
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni (come da d.lgs. 230/1995);
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
2) Utilizzare lo strumento dell’autocertificazione non significa non effettuare la valutazione del rischio, bensì elaborare più velocemente una versione meno complessa del documento che ne consegue.
3) Il modello di autocertificazione può essere utilizzato solo entro e non oltre il 30 giugno 2012.
4) In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento o autocertificazione, entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
Chiarite le condizioni vincolanti per poter usufruire dell’autocertificazione, in che modo deve procedere il datore di lavoro?
Per ogni unità produttiva l’imprenditore dovrà effettuare la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed elaborare il relativo modello di autocertificazione.
Tale documento dovrà necessariamente essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce, anche su supporto informatico; dovrà, inoltre, riportare le firme delle figure coinvolte nell’elaborazione (datore di lavoro, RSPP, RLS ed eventualmente medico competente) e dovrà essergli attribuita data certa.
Come per il documento di valutazione dei rischi, l’autocertificazione dovrà essere rielaborata in occasione di: modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, infortuni significativi oppure in caso necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.