QUESTO ARTICOLO E’ DEL 2011.
LEGGI LE NOVITA’ 2012: CLICCA QUI
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30/05/2011, ha fornito dei chiarimenti circa le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva, di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotte dall’art.21 del DL n. 78/2010.
I soggetti obbligati alla comunicazione di cui all’art.21 del DL n. 78/2010 sono tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Devono essere comunicati i dati concernenti le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini iva (clienti); i dati concernenti le operazioni ricevute da soggetti titolari di partita iva (fornitori); i dati delle operazioni rese a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture.
Non sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i soggetti in contabilità semplificata; gli enti non commerciali, se agiscono nell’esercizio dell’attività commerciale o agricola; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. I contribuenti minimi sono invece esonerati dall’obbligo di comunicazione.
In via generale, sotto il profilo oggettivo, vanno comunicate le operazioni per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’iva. Qualora per le predette operazioni non ricorra l’obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’iva applicata. Ai fini della determinazione di dette soglie non contano le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile iva.
La circolare n. 24/2011 dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce che vanno comunicate anche le operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, nella cui fattura l’imposta non deve essere esposta (agenzie di viaggio che applicano il regime speciale di cui all’art.74-ter del Dpr 633/72); le operazioni soggette al regime del margine e quelle soggette al regime del reverse charge; le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione deve essere effettuata solo qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro. Per le tipologie di contratto differenti (es: compravendita) il superamento della soglia dei 3.000 euro deve essere sempre collegato alla singola operazione.
Per le operazioni relative all’anno d’imposta 2010 è prevista una graduale introduzione dell’obbligo comunicativo: sono infatti escluse dalla comunicazione sia le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo inferiore a 25.000 euro, sia le operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura.
Non devono essere inserite le informazioni relative alle importazioni; alle esportazioni di cui all’art.8, comma 1, lettera a) e b) del DPR 633/72; alle operazioni intrattenute con operatori economici aventi sede in paesi black list; alle operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria; alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. Rispetto al precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la circolare in esame estende l’esonero alle operazioni intracomunitarie da dichiarare ai fini Intrastat ed ai passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura.
I dati che devono essere indicati nella comunicazione, necessari per individuare le operazioni poste in essere, sono la partita iva (o codice fiscale) del cedente/prestatore o del cessionario/committente e l’importo delle operazioni effettuate, tenendo conto anche delle note di variazione (in aumento o in diminuzione) di cui all’art. 26 del DPR 633/72. Nel caso di variazione anteriore alla comunicazione si deve considerare l’importo rettificato dell’operazione, risultante dalla variazione in diminuzione o in aumento; nel caso invece di variazione successiva alla comunicazione, la circolare chiarisce che, se la soglia risulta superata dopo la comunicazione, l’operazione va rilevata nella sua interezza nell’anno di emissione della nota di variazione.
Per quanto riguarda i termini di invio della comunicazione telematica, la cadenza è annuale entro il 30/04 di ciascun anno, con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente. Per quanto invece riguarda l’anno 2010, il termine è posticipato al 31/10/11.
La circolare n. 24/2011 in proposito specifica che, ai fini della rettifica o dell’integrazione della comunicazione, è possibile inviare files integralmente sostitutivi dei precedenti entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria. Scaduto tale termine, qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 472/1997, si applica l’istituto del ravvedimento operoso.
La sanzione irrogata per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione varia da 258 a 2.065 euro, così come previsto dall’art. 21 del DL n.78/2010.
LEGGI LE NOVITA’ 2012: CLICCA QUI
Giovanni Fanni
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/