Sin dalla sua istituzione, avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 446/97, l’IRAP ha scontato un “peccato originale” che ha, per certi versi, riproposto l’errore commesso circa 25 anni prima, con l’introduzione dell’ILOR: la mancata dettagliata delimitazione dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta.
In entrambi i casi, infatti, si nota come l’assoggettamento all’imposta dipenda dalla presenza o meno di una autonoma organizzazione a concreto supporto dell’attività esercitata, sia essa di lavoro autonomo che d’impresa.
Appare evidente, quindi, l’esigenza, avvertita dalla giurisprudenza di merito, di rimediare all’omissione del legislatore provando a fissare confini più sicuri ed affidabili.
Focalizzando la nostra attenzione sull’IRAP, notiamo come l’Agenzia delle Entrate abbia per anni e ripetutamente affermato che il semplice possesso della partita IVA impone al contribuente il versamento dell’imposta a nulla valendo la qualità e la quantità dell’eventuale apporto fornito al contribuente, nell’espletamento della sua attività, dalla presenza di un’autonoma organizzazione.
La svolta viene determinata nel febbraio 2007 dalla Corte di Cassazione SS.UU. la quale nell’ormai famoso IRAP-DAY, tracciò il perimetro che delimita i soggetti tenuti al versamento da quelli che ne sono esonerati, per il tramite di oltre 80 sentenze aventi a tema i titolari di reddito di lavoro autonomo.
La forza dirompente di tali sentenze portò l’Agenzia delle Entrate ad ammettere, per la prima volta, con la Circolare n. 45 del 13/06/2008, che i titolari di reddito di lavoro autonomo i quali non si avvalgono di lavoratori dipendenti ovvero di collaborazioni non occasionali e che utilizzano beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività possono ritenersi esonerati dal versamento dell’IRAP.
Nello stesso Provvedimento di prassi, l’Agenzia si premurò anche di fornire agli uffici periferici un sommario identikit di tali soggetti riferendo che, laddove gli stessi abbiano la configurazione da potenziale “Contribuente Minimo”, il presupposto per l’assoggettamento a IRAP non dovrebbe sussistere.
La continua evoluzione assunta in materia dall’elaborazione successiva della Suprema Corte ha poi portato l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28 del 28 maggio 2010, a liberare dal fardello dell’IRAP anche tutti quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che operano in quell’area grigia dell’intermediazione di beni e servizi che, nella realtà, appare molto più vicina al reddito di lavoro autonomo che a quello d’impresa vero e proprio.
Per questo mezzo, vengono sdoganati dal versamento dell’IRAP soggetti quali, ad esempio, gli agenti e i rappresentanti del commercio, i promotori finanziari e assicurativi.
E così arriviamo ai giorni nostri, in cui il percorso di avvicinamento verso una più chiara decodificazione del Decreto legislativo n. 446/97 sembra compiersi per il tramite di un nuovo IRAP-DAY, il 13 ottobre 2010, giorno in cui la Suprema Corte con le sentenze n. 21122, 21123 e 21124 si pronuncia a favore dell’esonero dal versamento dell’IRAP di 3 ampie categorie di piccoli imprenditori, rispettivamente: gli imprenditori agricoli, i tassisti e gli artigiani, pur sempre ovviamente in assenza del requisito del possesso di una rilevante autonoma organizzazione che abbia concretamente contribuito alla formazione del reddito.
Ad onor del vero, è corretto evidenziare che l’Agenzia ha già preso atto anche di queste ultime tre sentenze e ha recentemente annunciato (l’8 marzo 2011 nel corso di un convegno tenutosi all’Università Cattolica di Milano) che è in fase di avanzata elaborazione la terza Circolare della serie, che amplierà vieppiù la platea dei soggetti non tenuti al versamento dell’IRAP.
In questo periodo di lunga vigilia verso i pagamenti dei saldi 2010 e degli acconti 2011 dell’imposta, potrebbe rivelarsi utile la conoscenza dello stato dell’arte sulla delicata materia, e chissà che qualche intraprendente contribuente non tragga spunto da queste poche righe per trovare il coraggio di ingrossare da quest’anno la platea dei soggetti liberati dall’IRAP.