Ai fini dell’accertamento del reddito determinato sinteticamente, la Corte di Cassazione, in base alla sentenza n. 12448 dell’8 giugno 2011, ha stabilito che rileva la disponibilità del bene, anche nell’ipotesi in cui a possedere il medesimo bene sia un soggetto disoccupato.
La fattispecie in esame riguarda un soggetto che, nel corso del periodo d’imposta 2005, aveva la disponibilità di un’autovettura, concessa da una società sulla base di un contratto di comodato d’uso gratuito.
La pronuncia della Corte di Cassazione è giunta dopo che i giudici di secondo grado avevano negato l’applicazione dell’accertamento sintetico perché al contribuente non potevano applicarsi gli indici di capacità contributiva (previsti dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/73) perché disoccupato. In base alla sentenza in esame, invece, la Suprema corte ha precisato che “il D.M. 10 settembre 1992, individua la disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella condizione di chi a qualsiasi titolo di fatto utilizza o fa utilizzare tali beni”.
Come noto, il comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, indicativi della capacità contributiva, possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi, quando il reddito complessivo netto, accertato dai medesimi uffici finanziari, si discosta da quello dichiarato per almeno un quarto.
Al riguardo, è bene precisare che la disponibilità dei beni elencati nel D.M. 10 settembre 1992, quali immobili o autovetture, costituisce presunzione di capacità contributiva da qualificare, secondo quanto stabilito dall’art. 2728 del codice civile, come legale. Questo perché, come sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2726/2011, è la legge che ritiene il fatto (certo) della disponibilità del bene come elemento di capacità contributiva. In merito, poiché la disponibilità del bene non viene meno nei confronti di chi usa o fa usare a qualsiasi titolo i beni indicati nel suddetto D.M. 19 settembre 1992, e, pertanto, neanche nei confronti di chi quel bene ha concesso a titolo gratuito, la sentenza n. 12448 dell’8 giugno 2011 stabilisce che “scopo della normativa è quella di individuare fonti di reddito non dichiarate, sicché la titolarità di un reddito da lavoro è certamente estranea alla logica dell’istituto”.
Il contribuente, al riguardo, potrà dimostrare, come prova contraria, che il maggior reddito determinato dagli uffici finanziari sinteticamente è costituito, come previsto dal comma 6 del D.P.R. n. 600/73, in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta.
In merito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14367/2007, ha stabilito che qualora il contribuente non fornisca la prova contraria innanzi evidenziata, la disponibilità dei beni costituisce, da sola, una presunzione di capacità contributiva e che i soli fatti indice del possesso o dell’utilizzo di un autoveicolo sono sufficienti a legittimare, sinteticamente, l’accertamento del reddito senza la necessità che gli uffici finanziari debbano effettuare ulteriori riscontri di merito.
In pratica, secondo i giudici di legittimità, la disponibilità del bene, intesa come il potere di trarre in proprio favore le utilità che il bene, in quanto tale, è in grado di fornire, rappresenta quella situazione di fatto certa e richiesta dalla norma per determinare sinteticamente il reddito, a prescindere dalla titolarità giuridica del bene o dal titolo giuridico su cui fonda la disponibilità dello stesso.
Ne consegue che il contribuente disoccupato, proprietario di un’autovettura, potrà essere soggetto ad accertamento redditometrico, dal momento che tra gli indici e i coefficienti di capacità contributiva (individuati dal Legislatore) rientra la disponibilità degli stessi.