Nuovo Redditometro: stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti le lettere-invito dell’Agenzia delle Entrate riferite all’anno 2009. I cittadini che hanno effettuato spese eccedenti i redditi dichiarati di conseguenza si precipitano dai propri consulenti fiscali chiedendo come comportarsi per sapere come rispondere.
Rassicuriamoli subito: la lettera-invito dell’Agenzia delle Entrate non obbliga al contradditorio né avvia un procedimento amministrativo in capo al contribuente. Si tratta di un mero avviso di riscontro di anomalia fra spese sostenute e redditi dichiarati, da cui potrebbe scaturire in futuro (presumibilmente dal 2012, non prima) un procedimento di accertamento.
Ovviamente la risposta del contribuente va studiata alla luce della sua posizione soggettiva e dell’anomalia segnalata contestualmente dalla comunicazione del fisco.
Ci sono moltissime situazioni in cui le anomalie sono di lampante riscontro. Ne elenchiamo alcune:
- Contribuenti in possesso di redditi esenti;
- Contribuenti in possesso di redditi tassati alla fonte;
- Contribuenti in possesso di redditi tassati con criteri forfetari.
In questi casi si può replicare direttamente – e in modo del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento – all’indirizzo email contenuto nella lettera-invito (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it), chiudendo immediatamente la questione.
Qualora invece la questione sia più complessa e quindi sia necessario argomentare in modo più articolato, è difficile pensare che l’email sia il mezzo adeguato per chiarire in modo efficace la posizione del contribuente. Anche perché non sarà questo il canale per il deposito di memorie o documenti presso l’Agenzia delle Entrate in via ufficiale, mancando qualsiasi riferimento agli uffici o ai funzionari competenti per il procedimento.
Si consiglia dunque in questi casi di prendere atto dell’avviso, rivedere con il contribuente la situazione e rassicurarlo, senza prendere ulteriori iniziative. Si attenderanno eventuali successivi sviluppi e dettagli per istruire una difesa adeguata, quando appunto si rivelasse necessario.
Alcuni commentatori hanno addirittura ravvisato nelle lettere invio dell’Agenzia delle Entrate una violazione dell’art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) che recita “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. In particolare potrebbe apparire vessatoria la parte della missiva dell’Agenzia delle Entrate in cui il contribuente viene invitato a dimostrare che le spese eccedenti oltre il 20% del reddito complessivo dichiarato siano state prodotte con redditi diversi da quelli del 2009 o esenti o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile del periodo inteso.
Comunque sia ricordiamo al contribuente che:
- La lettera è solo un avviso di anomalia
- La lettera non costituisce l’avvio di una procedura di accertamento
Non è obbligatorio rispondere.