Nella quinta puntata di Facciamo il punto sul… Modello 730 analizziamo ulteriori tematiche utili al fine della compilazione del Modello 730/2011. All’interno di questo articolo parleremo di: acquisto di farmaci importati, detrazione spese sostenute per il dietista ed il nutrizionista, detrazione scontrini con dicitura “materia prima”, detrazione spese per l’acquisto di adesivi per dentiere, spese di manutenzione delle protesi, mancato rimborso del credito 2009 da parte del sostituto d’imposta, cedolare secca e acconti 2011.
DETRAZIONE RELATIVA AD ACQUISTO DI FARMACI IMPORTATI
Un contribuente è costretto, per la patologia di cui soffre, ad acquistare un farmaco reperibile solo in paesi Ue o extra Ue. È possibile, a fronte di un’evidente patologia, detrarre la spesa sostenuta per l’acquisto di questi farmaci?
La legislazione corrente prevede diverse vie attraverso le quali un farmaco non in commercio in Italia possa essere utilizzato. In particolare, secondo il Decreto Ministeriale sull’importazione dei medicinali dell’11 febbraio 1997 (Legge 648) un medico può utilizzare farmaci non disponibili in Italia ma regolarmente disponibili all’estero. L’articolo 2 del citato decreto statuisce, infatti, che «qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un paese estero ma non autorizzato all’immissione in commercio in Italia, è tenuto a inviare al ministero della Sanità – Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione ai fini dell’importazione in Italia del medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel paese;
e) quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
f) indicazione delle generalità del relativo paziente;
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica;
h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità».Per quanto sopra esposto si ritiene detraibile, nei limiti di legge, la spesa sostenuta.
In base a ciò, riteniamo detraibili le spese.
DETRAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL DIETISTA ED IL NUTRIZIONISTA
Sono detraibili le spese sostenute per prestazioni del dietista? E per il nutrizionista?
Le prestazioni rese dal dietista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1) sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.
Per svolgere la professione di biologo nutrizionista è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. A. A tal proposito è necessario che il biologo sia in possesso della Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e che sia essere iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi. L’iscrizione deve risultare da un timbro posto nell’intestazione della fattura. In presenza di questi requisiti, unitamente alla prescrizione medica, è ammessa la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
SCONTRINO CON DICITURA “MATERIA PRIMA”
Si chiede se possa essere portata in detrazione la spesa indicata all’interno di uno scontrino parlante con la dicitura “Materia Prima”.
Lo scontrino con la dicitura “materia prima” non è detraibile.
DETRAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISTO DI ADESIVI PER DENTIERE
È possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di adesivi per dentiere?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tramite Risoluzione 253/E del 29 settembre 2009, tali dispositivi rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (Q010280 dispositivi per odontoiatria protesica – accessori) e quindi le spese sostenute per il loro acquisto sono detraibili, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
DETRAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISTO DI BATTERIE PER PROTESI ACUSTICHE?
È detraibile l’acquisto di batterie per il funzionamento di protesi acustiche?
Sono detraibili le spese di acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie, estendendo la detrazione alle spese per manutenzione delle stesse (esempio sostituzione delle pile per gli apparecchi acustici etc.).
Al fine della detrazione è necessaria la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.
RIMBORSO CREDITO DA 730/2010 REDDITI 2009 NON EFFETTUATO
Un contribuente non ha ricevuto il rimborso del credito nel 2010 per un errore del sostituto d’imposta. Tale importo può essere inserito nel rigo F3 del modello 730/2011 redditi 2010? Come posso giustificare il mancato rimborso?
Il mancato rimborso può essere inserito al rigo F3 del modello 730/2011 redditi 2010. Tuttavia, deve essere documentato nei seguenti modi:
- CUD 2011 con indicazione del credito non rimborsato nella dichiarazione dell’anno precedente;
- 730/4 scartato dell’anno precedente;
- certificazione del sostituto d’imposta in cui attesti il fatto di non aver rimborsato il credito.
CEDOLARE SECCA ED ACCONTI 2011
Nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 viene espressamente indicato che il locatore che ha aderito alla cedolare secca per il 2011 è tenuto a versare gli acconti con modello F24. Come devo compilare il 730/2011 in modo che il locatore non versi due volte l’importo (una volta in sede di dichiarazione dei redditi e un’altra con F24)?
Premesso che la disciplina generale della cedolare secca così come prevista dal Provvedimento del 7 aprile rileverà a partire dalla dichiarazione dei redditi del prossimo anno (730/2012 redditi 2011), in assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il contribuente possa indicare nel rigo F6 un minor acconto da versare, in modo da escludere la parte di acconto derivante dal conteggio del canone di locazione (indicato nel quadro B del modello 730) per il quale si vuole richiedere per il 2011 l’applicazione della cedolare secca.
Non è possibile indicare nella dichiarazione 730/2011 l’acconto della cedolare secca dovuto per il 2011, che deve infatti essere versato con modello F24.