Il Modello 730-4, il cui utilizzo è riservato al CAF o al professionista abilitato, contiene le risultanze contabili delle dichiarazioni elaborate, ovvero, accoglie i dati sviluppati nel Modello 730-3 che consentono l’effettuazione delle operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d’imposta. Può essere utilizzato per riportare i risultati contabili di più dipendenti. E’ suddiviso in 3 sezioni:
- la prima sezione contiene i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione di elaborazione del Modello 730-3, ovvero: il CAF o il professionista abilitato che elabora il Modello 730 ed il sostituto d’imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio;
- la seconda sezione contiene il risultato contabile del Modello 730 dei dipendenti (importi IRPEF da trattenere o da rimborsare, addizionale comunale regionale e comunale da trattenere o da rimborsare, acconti IRPEF, ecc. sia del dichiarante che dell’eventuale coniuge);
- la terza sezione contiene il totale degli importi da trattenere e da rimborsare, il numero totale dei contribuenti ed altri dati utili.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.63 del 07.05.2007, ha introdotto importanti novità in relazione ai flussi informativi tra CAF, Agenzia delle Entrate e contribuente. Riassumendo, i CAF ed i professionisti abilitati, sono tenuti ad inviare il risultato contabile delle dichiarazioni elaborate (Modello 730-4) direttamente all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad informare il sostituto d’imposta, o il suo intermediario, di solito il consulente del lavoro che elabora le buste paga. Le vecchie modalità di gestione dei Modelli 730-4 continuano a trovare applicazione solamente con riferimento ad alcuni casi particolari. Sono esclusi momentaneamente da questa nuova procedura i grandi sostituti d’imposta, ad esempio, l’INPS, l’INPDAP, le Poste Italiane, ecc..
Preventivamente, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione per la ricezione telematica dei 730-4 (quest’anno la scadenza prevista era il 30.03.2011, se effettuata dopo tale termine, la comunicazione avrà effetto dall’anno successivo). Tramite tale comunicazione, il sostituto comunica la sede telematica presso la quale ricevere i Modelli 730-4. Dopo aver ricevuto tali modelli dal CAF o dai professionisti abilitati, l’Agenzia delle Entrate provvede a:
- fornire ai CAF o ai professionisti abilitati l’attestazione di ricezione dei Modelli 730-4 entro 5 giorni;
- rendere disponibili ai sostituti, o ai loro intermediari, i Modelli 730-4 entro 10 giorni:
- confermare ai CAF o ai professionisti abilitati la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d’imposta entro 15 giorni.
La trasmissione dei Modelli 730-4 direttamente al sostituto (in via telematica o con in modalità cartacea), quindi in base alla normativa originaria prevista dal D.M. 164/1999, è prevista nei casi seguenti:
- se il sostituto ha ricevuto Modelli 730-4 relativi a soggetti diversi dai propri sostituiti;
- se l’Agenzia è impossibilitata ad inoltrare al sostituto i Modelli 730-4.
Analizziamo ora come funzionano le operazioni di conguaglio, ovvero quelle azioni con le quali il sostituto d’imposta trattiene o rimborsa al dipendente eventuali imposta a debito o a credito.
Le operazioni di conguaglio, effettuate sulla base di quanto riportato nel modello 730-4, devono essere effettuate con la retribuzione di competenza del mese di luglio, che può essere corrisposta sia a luglio che ad agosto, in base a quanto stabilito dall’art.42, comma 7-quinquies, D.L. 207/2008. Quindi, alla luce di ciò, il sostituto d’imposta dovrà effettuare le operazioni di conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio e non più sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.
Se il risultato contabile della dichiarazione è relativo ad un credito per il dipendente (deve essere superiore ad euro 12,00), il sostituto d’imposta deve rimborsarlo mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d’acconto a titolo di IRPEF e/o di addizionale regionale e comunale relative ai compensi del mese di luglio. Per i pensionati, tali operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre.
Per i soggetti che pagano gli stipendi di competenza del mese, nel mese stesso, il conguaglio sarà effettuato sulle ritenute di lavoro dipendente che il sostituto deve versare entro il 16.08.2011. Invece, per chi eroga le retribuzioni di competenza del mese, nel mese successivo, il conguaglio sarà effettuato sulle ritenute che il sostituto deve versare entro il 16.09.2011.
Se il risultato contabile della dichiarazione è relativo ad un debito (sempre superiore ad euro 12,00), se dipendente, il sostituto deve trattenere gli importi dai compensi del mese di luglio mentre, se pensionato, dal mese di agosto o di settembre.
Le modalità di trattenuta dei debiti scaturiti dalla dichiarazione, possono essere:
- in un’unica soluzione (in caso di in capienza nel mese di luglio, il debito residuo sarà trattenuto ad agosto);
- in modo rateale, applicando, a partire dalla seconda rata, gli interessi nella misura dello 0,33% (per un massimo di 5 rate per i dipendenti e di 4 per i pensionati)
a seconda delle scelte effettuate dal dichiarante in sede di elaborazione del modello 730 (si ricorda che il secondo acconto IRPEF non può essere rateizzato).
Nel caso in cui, alla fine dell’anno, risultassero ancora importi a debito del contribuente (per esempio, per insufficienza della retribuzione), il sostituto d’imposta comunica al sostituito, entro il mese di dicembre 2011, gli importi che dovranno essere versati direttamente dal contribuente stesso.